Polizza di tutela legale condominiale non viola il diritto di dissenso (Cass. civ. Sez. II n. 11891 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assemblea di condominio, nell’esercizio dei poteri di gestione di cui all’art. 1135 cod. civ., può validamente autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa di tutela legale destinata a coprire le spese processuali per le azioni concernenti le parti comuni. Tale delibera non contrasta con l’art. 1132 cod. civ., che riconosce al condòmino dissenziente il diritto di sottrarsi alle conseguenze della lite. Le due fattispecie hanno oggetto e funzione diversi: la norma opera solo per le controversie eccedenti le attribuzioni dell’amministratore e postula una specifica delibera di autorizzazione alla lite, mentre la polizza attiene a un’obbligazione contratta dal condominio nel comune interesse. Il costo del premio si ripartisce tra i condòmini ai sensi dell’art. 1123 cod. civ., indipendentemente dal dissenso.

Il Fatto

Un condominio impugna la delibera assembleare che aveva posto a carico dei condòmini, pro quota, il premio di una polizza di tutela legale. Una condòmina si oppone e ottiene l’annullamento della delibera davanti al Giudice di pace.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 206/2020, rigetta l’appello del condominio e conferma la decisione di primo grado, richiamando la motivazione di una precedente pronuncia della Corte d’Appello di Bologna. Il condominio ricorre per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla compatibilità della polizza con l’art. 1132 cod. civ.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono trattati congiuntamente perché investono la stessa questione: la validità della delibera che approva la polizza di tutela legale rispetto all’art. 1132 cod. civ. La Corte li ritiene entrambi fondati, richiamando una propria decisione intervenuta nelle more del giudizio sul ricorso incidentale dello stesso condominio.

Il Collegio aderisce a quella pronuncia: l’assemblea può autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza volta a coprire le spese processuali per le azioni sulle parti comuni, promosse da o nei confronti del condominio, per evitare pregiudizi economici ai condòmini. Rispetto a tale delibera il sindacato del giudice non può estendersi al merito né al controllo della discrezionalità assembleare.

Nessun contrasto sussiste con l’art. 1132 cod. civ., data la divergenza di contenuti e funzione tra il contratto assicurativo e la norma. Quest’ultima si limita a esonerare il dissenziente dalla sola rifusione delle spese di lite in caso di soccombenza, lasciando immutato l’onere di partecipare alle spese di difesa irripetibili; opera solo per le controversie eccedenti le attribuzioni dell’amministratore; postula una rituale manifestazione di dissenso rispetto alla singola lite deliberata; e fornisce al dissenziente un semplice meccanismo di rivalsa.

La stipula della polizza non impedisce il dissenso, né questo può impedire la stipula. Sul piano della ripartizione interna, le spese derivanti dal premio assicurativo, come tutte quelle relative alle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno divise tra i condòmini ai sensi dell’art. 1123 cod. civ., e non secondo l’art. 1132 cod. civ.

Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione alla delibera condominiale. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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