Querela di falso per abusivo riempimento: prova per presunzioni e omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. I n. 4013 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di querela di falso avente ad oggetto l’abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, il querelante può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e, quindi, anche delle presunzioni, utilizzabili soprattutto quando il disconoscimento dell’autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa. Il rigetto implicito di una tesi difensiva incompatibile con la decisione adottata non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è censurabile, se del caso, come violazione di legge o difetto di motivazione. Il provvedimento che non dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, sindacabile solo per difetto di adeguata motivazione su questione tecnica rilevante.
Il Fatto
Nel corso di un giudizio promosso davanti alla Corte d’Appello di Milano per la restituzione di importi relativi a operazioni bancarie di prelievo, i correntisti proposero querela di falso per abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, contenenti dichiarazioni di riconoscimento della riconducibilità alla loro volontà di tre prelievi. La corte milanese ritenne i documenti rilevanti e sospese il procedimento, fissando il termine per la riassunzione davanti al tribunale.
Riassunta la causa di falso davanti al Tribunale di Genova, questo dichiarò la falsità delle due dichiarazioni querelate, ravvisando l’abusivo riempimento da parte di un dipendente della banca. L’impugnazione della banca fu respinta dalla Corte d’Appello di Genova. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio esamina la mancata notificazione del ricorso al Procuratore Generale presso la Corte d’appello, anziché presso la Corte di cassazione. Richiamando Cass. n. 15142 del 2022 e Cass. n. 27402 del 2018, ribadisce che l’intervento del Pubblico Ministero nel giudizio di falso è necessario nella fase di accertamento del falso, non in quella preliminare sull’ammissibilità dell’azione. L’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti non è necessaria quando egli non sia titolare del potere di impugnazione, restando assicurate le funzioni requirenti dalla comunicazione degli atti al Procuratore Generale presso il giudice ad quem.
Nel merito, i primi due motivi sono scrutinati congiuntamente. La Corte muove dal principio, affermato da Cass. n. 4571 del 1983 e confermato da Cass. n. 12118 del 2020, secondo cui chi propone querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, comprese le presunzioni, quando il disconoscimento non riguardi la sottoscrizione ma il riempimento absque pactis del documento. La corte territoriale ha disatteso la censura dando ampio conto degli elementi istruttori: il modus operandi del dipendente, il dirottamento delle somme prelevate su conti di altri clienti, l’anomalia delle operazioni eseguite con moduli recanti firme apocrife.
Il rigetto della tesi della banca è implicito ma incompatibile con la decisione adottata. La Corte chiarisce che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur in assenza di specifica argomentazione, comporti il rigetto della pretesa; il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente ogni allegazione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione seguita.
Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 e Cass. Sez. Un. n. 32000 del 2022. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge, consistente nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La sentenza impugnata supera tale soglia, risultando completa e comprensibile.
Il terzo motivo, relativo al mancato espletamento della consulenza tecnica, è parimenti respinto. La Corte ribadisce che la consulenza ha funzione di valutazione dei fatti acquisiti e può costituire fonte oggettiva di prova quando richieda cognizioni tecniche. Il giudice deve motivare adeguatamente il diniego su questione tecnica rilevante. Nel caso concreto, la corte territoriale ha ritenuto l’istanza rinunciata e comunque tardiva, prospettata con finalità diverse rispetto a quelle originarie, motivazione logicamente coerente e insindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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