Termine lungo di impugnazione e sospensioni: ricorso tardivo e inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 16443 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine cd. lungo annuale di impugnazione di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica recata dalla legge n. 69 del 2009, decorre dalla pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione del deposito alla parte costituita, poiché ciò che rileva è il momento in cui il provvedimento risulta conoscibile, con inserimento nell’elenco cronologico e attribuzione del numero identificativo. Per i termini annuali si applica la computazione civile ex nominatione dierum, sicché il termine scade nell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello del mese iniziale, ai sensi degli artt. 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 4, cod. civ.. Al termine così calcolato si sommano la sospensione feriale dei termini e quella straordinaria disposta per l’emergenza epidemiologica. Il superamento di detto termine rende il ricorso inammissibile per tardività, non supplendo alcuna istanza di rimessione in termini non formulata.

Il Fatto

Con atto notificato nel maggio 2008 il correntista citava in giudizio un istituto di credito davanti al tribunale, lamentando la nullità delle clausole regolanti interessi passivi, commissione di massimo scoperto, valute e capitalizzazione applicate a un’apertura di credito e al collegato conto corrente. Il tribunale, con ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ., accoglieva in parte la domanda. La corte di appello, con sentenza non definitiva, dichiarava la nullità parziale del contratto e delle clausole, escludendo però il meccanismo sostitutivo degli interessi; con sentenza definitiva rideterminava la somma dovuta dalla banca. Gli eredi dell’originario attore proponevano ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla controricorrente. Trattandosi di verificare la possibile formazione di un giudicato interno, il controllo è esperibile d’ufficio.

Il processo era stato instaurato in primo grado nel maggio 2008, prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009. Trova quindi applicazione l’art. 327 cod. proc. civ. nel testo anteriore, secondo cui il ricorso per cassazione non può proporsi dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza. In assenza di notificazione, il termine decorre dalla pubblicazione e non dalla comunicazione del deposito alla parte costituita, non rilevando l’omissione o la tardività della comunicazione da parte della cancelleria.

Determinante è il momento in cui la sentenza risulta conoscibile, cioè quello in cui, dopo il deposito, è inserita nell’elenco cronologico con attribuzione del numero identificativo. La sentenza definitiva della corte di appello, non notificata, era stata pubblicata il 17 aprile 2019; rispetto alla sentenza non definitiva era stata ritualmente proposta riserva di impugnazione.

Per il computo del termine annuale la Corte richiama il sistema della computazione civile: il termine spira nell’ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello iniziale. Al termine si aggiungono la sospensione feriale e il periodo di sospensione straordinaria dei termini disposto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Così calcolato, il termine è spirato il 21 luglio 2020. Il ricorso, notificato il 22 luglio 2020, risulta quindi proposto oltre il termine lungo annuale, senza che nel ricorso sia stata formulata alcuna specifica e motivata istanza di rimessione in termini. La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità del ricorso, con carattere assorbente rispetto all’esame dei motivi, e condanna i ricorrenti alle spese, con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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