Decadenza triennale e riliquidazione pensione: colpisce solo i ratei ultratriennali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11943 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639 del 1970, come integrato dall’art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, riguarda esclusivamente le differenze sui ratei maturati prima del triennio antecedente alla domanda giudiziale. La decadenza, una volta maturata, copre ogni questione e inibisce la riliquidazione ulteriore, ma non può estendersi all’intera pretesa: essa opera solo se la prestazione, nel suo nucleo essenziale, sia comunque riconosciuta e mantenuta, trattandosi di prestazione costituzionalmente protetta e imprescrittibile. Il termine, introdotto ex novo, non ha effetto retroattivo e decorre dall’entrata in vigore della legge che lo ha istituito, realizzando il bilanciamento tra il fine sollecitatorio del legislatore e la tutela del privato non responsabile dell’inerzia.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto dell’assicurato alla riliquidazione della pensione in godimento, includendo nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile il valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione, con esclusione degli emolumenti extramensili relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, o tombale, sostenendo che il termine triennale dovesse travolgere l’intera pretesa di riliquidazione e non solo i ratei ultratriennali. Il pensionato ha resistito con controricorso e memoria. La questione investe il delicato confine tra stabilità dei conti pubblici e tutela del diritto alla pensione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dal dato testuale dell’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639 del 1970, che estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3. Il D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, chiarisce che il decorso dei termini “determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi” e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale, precisando che, in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

Il Collegio richiama l’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite n. 15352 del 2015 e poi confermato da Cass. n. 17430 del 2021, Cass. n. 28416 del 2020, Cass. n. 7756 del 2016, Cass. n. 16661 del 2018, Cass. n. 3580 del 2019 e Cass. n. 29754 del 2019. Il termine introdotto dall’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011 si applica anche alle situazioni pregresse, ma la decorrenza è fissata all’entrata in vigore della modifica legislativa, poiché si esclude ogni effetto retroattivo della nuova causa di decadenza.

La Corte sottolinea che il termine è riferito ai singoli ratei, in ragione della loro autonoma cadenza temporale, e che la decadenza, una volta maturata, copre ogni questione. Tuttavia — ed è il nucleo del principio — essa è ipotizzabile solo se la prestazione sia riconosciuta e mantenuta nel suo nucleo essenziale, trattandosi di prestazione costituzionalmente protetta e imprescrittibile.

Il Collegio richiama i principi della Corte costituzionale, che ha sempre qualificato il diritto a pensione come fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile (Corte cost. n. 71 del 2010, n. 345 del 1999, n. 203 del 1985). L’applicazione della decadenza ai soli ratei pregressi oltre il triennio realizza un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo; la tesi opposta produrrebbe invece una pensione decurtata per sempre, con effetto ablativo del diritto alle differenze, a fronte di una situazione di possibile ignoranza del pensionato sull’esatto importo.

La sentenza impugnata si è dunque attenuta ai principi richiamati e il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’Istituto ricorrente alle spese e distrazione in favore dei difensori del pensionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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