Termine lungo di impugnazione e sospensione feriale nelle cause di lavoro (Cass. civ. Sez. I n. 15457 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cause di lavoro il termine lungo per l’impugnazione, pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. Il ricorso per cassazione notificato oltre la scadenza di tale termine è pertanto inammissibile per tardività. La regola processuale prescinde dal merito della controversia e dall’eventuale fondatezza dei motivi, operando quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione. La declaratoria di inammissibilità travolge anche i motivi proposti in via gradata e subordinata.
Il Fatto
Una lavoratrice, impiegata da un ente locale come LSU/LPU dal 1996 al 2004, ha adito il Tribunale chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in ragione del carattere subordinato del rapporto. Il Tribunale ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale.
La Corte di Appello, respinto l’appello principale dell’ente e accolto quello incidentale della lavoratrice, ha dichiarato la natura subordinata del rapporto e condannato l’Amministrazione alle differenze retributive. Avverso tale sentenza l’ente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale la questione di ammissibilità dell’impugnazione, ritenendola assorbente rispetto all’esame dei due motivi di merito, con i quali si denunciava la violazione degli artt. 1, 2 e 10 d. lgs. n. 468/1997 e dell’art. 2126 cod. civ., nonché degli artt. 2934 e 2948 cod. civ. in tema di stabilità del rapporto.
Il giudice di legittimità rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 28.5.2018. Ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis in quanto il giudizio di primo grado è iniziato nel 2011, il termine lungo per l’impugnazione, in mancanza di notifica, era di sei mesi dalla pubblicazione.
La Corte accerta che il ricorso è datato e notificato il 27.12.2018, quando il termine era ormai spirato. Il termine, infatti, era maturato il 28 novembre 2018. Decisivo è il rilievo che nelle cause di lavoro non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicché nessuna proroga poteva operare in favore della parte ricorrente.
Su queste premesse l’impugnazione è dichiarata inammissibile per tardività, con conseguente condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio e distrazione in favore del difensore. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.