Eccesso di potere giurisdizionale escluso per pronunce di rigetto del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 12291 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le pronunce di rigetto del giudice amministrativo non possono integrare eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito, poiché si esauriscono nella conferma del provvedimento impugnato senza sostituirsi ad esso, lasciando intatti i poteri dell’autorità che lo ha emanato. Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, nelle forme dell’invasione, dell’arretramento o del difetto relativo di giurisdizione. L’interpretazione della legge e la qualificazione dei requisiti, del contenuto e della portata dell’atto impugnato costituiscono il proprium della funzione giurisdizionale e non trasmodano in vizio di giurisdizione, salvo il caso di radicale stravolgimento delle norme o di applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale. Il controllo del limite esterno non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche, suscettibili al più di error in iudicando, a nulla rilevando la gravità dell’errore.

Il Fatto

Una casa di cura privata impugnava davanti al TAR Lazio una delibera con cui l’azienda ospedaliera pubblica aveva ridisegnato l’assetto organizzativo del rapporto in convenzione, con trasferimento di unità operative, riduzione dei posti letto e dell’acconto mensile. La ricorrente deduceva di aver messo a disposizione della struttura pubblica i propri spazi, con cure rimaste affidate a medici dell’azienda: donde la natura privatistica del regolamento e l’illegittimità della modifica unilaterale.

Il TAR respingeva il ricorso. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9200/2022, dichiarava in parte inammissibile e in parte infondato l’appello, ravvisando nella convenzione una forma di integrazione tra azienda pubblica e casa di cura privata per l’erogazione di servizi assistenziali. La casa di cura ricorreva allora alle Sezioni Unite per eccesso di potere giurisdizionale, assumendo che il giudice amministrativo avesse qualificato la convenzione come accordo sostitutivo e si fosse spinto nel merito delle scelte discrezionali.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite ricostruiscono i limiti del ricorso ex art. 362 cod. proc. civ. e art. 110 cod. proc. amm.: l’impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato è consentita solo per motivi di giurisdizione, nelle ipotesi di invasione o arretramento o di difetto relativo di giurisdizione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’usurpazione della funzione amministrativa ricorre quando il giudice compia una diretta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, o quando la decisione, pur nella formula dell’annullamento, esprima la volontà di sostituirsi all’amministrazione. Nella specie, però, assume rilievo assorbente la circostanza che la sentenza impugnata è una pronuncia di rigetto: essa conferma il provvedimento, che resta integro, e non può quindi dar luogo a sconfinamento nel merito.

La Corte ribadisce poi che l’interpretazione e la qualificazione dell’atto impugnato sono il proprium della funzione giurisdizionale, non un’attività riservata alla pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato non ha valutato la convenienza dei tagli, ma ha verificato i presupposti di legittimità degli atti, escludendo lo sviamento di potere in relazione alle prescrizioni della convenzione, ai decreti del commissario ad acta e al Piano di rientro regionale.

Irrilevanti, infine, le eccezioni di carenza di interesse: né il pendente giudizio risarcitorio, né le contestazioni sull’acconto toccano il controllo dell’esercizio dei pubblici poteri, unico oggetto del giudizio. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e, per la conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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