Morte della parte appellata dopo la notifica e interruzione automatica del processo (Cass. civ. Sez. III n. 7749 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 299 cod. proc. civ. è applicabile anche nel giudizio di appello. Qualora la morte della parte si verifichi dopo la notificazione dell’atto introduttivo, ma prima della scadenza del termine per la costituzione, il processo si interrompe in via automatica, a prescindere dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice e da qualsiasi attività diretta a determinarla. L’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva solo ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, mancando l’attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o la riattivazione del processo, tutti gli atti compiuti dopo l’evento interruttivo — compresa la sentenza che lo definisce — sono nulli e insuscettibili di produrre effetti nei confronti della parte investita dall’evento stesso.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dall’azione promossa da un soggetto che assume di essere caduto all’interno di un’area condominiale per un difetto di manutenzione del manto stradale. A seguito dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva del condominio, che nega la proprietà dell’area, la danneggiata chiama in giudizio i proprietari del terreno, che erano i venditori dello stesso.
Il Tribunale rigetta la domanda. La parte soccombente propone appello, notificandolo a una dei proprietari. Questa, però, decede prima della scadenza del termine per costituirsi. Il giudizio di appello prosegue in contumacia della defunta e si conclude con la parziale riforma della sentenza di primo grado e la condanna della contumace al risarcimento. L’erede propone ricorso per cassazione, censurando la mancata declaratoria di interruzione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i due motivi, che denunciano violazione degli artt. 101, 156, 299, 303 e 304 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che, essendo pacifico il decesso dell’appellata subito dopo la notifica dell’appello e prima della scadenza del termine per costituirsi, il procedimento dovesse considerarsi automaticamente interrotto, con conseguente nullità di ogni atto successivo, sentenza compresa. I giudici di merito, invece, avevano deciso nel merito senza dichiarare l’interruzione.
La Corte ritiene i motivi fondati e richiama un principio già affermato in precedenza, citando Cass. 18351/2013 e Cass. 22944/2018. L’art. 299 cod. proc. civ. è applicabile anche nel giudizio di appello. Quando la morte della parte sopravviene dopo la notificazione dell’atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione, l’interruzione opera in modo automatico, indipendentemente dalla conoscenza dell’evento da parte dell’altro litigante o del giudice e da qualunque attività volta a determinarla.
La Corte chiarisce che l’effettiva conoscenza del fatto interruttivo rileva esclusivamente ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Da ciò discende che, in assenza dell’attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o la riattivazione del processo, tutti gli atti compiuti dopo l’evento interruttivo — inclusa la sentenza che definisce il giudizio — restano insuscettibili di produrre effetti nei confronti della parte colpita dall’evento e devono essere considerati nulli.
Il ricorso è dunque accolto. La decisione impugnata è cassata con rinvio ad altra composizione della Corte d’Appello di Palermo, che dovrà disporre nuovamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro proprietario, integrazione non realizzatasi in questa sede. Il giudice di rinvio è stato indicato anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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