Servitù per destinazione del padre di famiglia richiede prova dell’asservimento (Cass. civ. Sez. II n. 4545 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ. richiede che la condizione di asservimento del fondo servente a quello dominante sia resa manifesta da opere visibili e permanenti all’atto della divisione del bene già appartenente a un unico proprietario. Tali opere non possono essere desunte da percorsi stradali rilevati solo molti anni dopo la divisione, né da atti di acquisto sopravvenuti privi di descrizione della situazione anteriore. L’accertamento va operato con esclusivo riferimento al momento in cui i fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario o agli stessi comproprietari.
Il Fatto
La vicenda riguarda un fondo agricolo la cui proprietà era originariamente riunita in capo alla medesima titolare e poi divisa tra più soggetti. La ricorrente, proprietaria insieme ad altri di un appezzamento, aveva agito con actio negatoria servitutis per far accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio gravante sul proprio bene, chiedendo la cessazione del transito esercitato dai convenuti e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Foggia aveva rigettato le riconvenzionali di usucapione per difetto di segni visibili e permanenti e accolto la negatoria. La Corte d’Appello di Bari ha invece riformato la decisione, rigettando la domanda attorea sulla base di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia. La proprietaria ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla violazione dei limiti della domanda e su un asserito giudicato interno, è respinto. La Corte osserva che la sentenza impugnata non ha costituito in dispositivo la servitù: si è limitata a rigettare l’actio negatoria servitutis, riconoscendo la fondatezza dell’eccezione di costituzione del diritto ex art. 1062 cod. civ. avanzata dagli appellanti a fini difensivi, così restando nei limiti del devolutum.
Il percorso richiama l’orientamento consolidato sui diritti autodeterminati: per la servitù di passaggio la causa petendi si identifica col diritto stesso, e la questione del titolo attiene alla prova, non alla domanda. Richiamate Sez. II n. 23565 del 2019 e Sez. II n. 3192 del 2003, la Corte esclude che la deduzione della diversa fonte costitutiva integri domanda nuova e che si sia formato un giudicato preclusivo.
L’accoglimento investe invece il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. La Corte rileva che la Corte di Appello, pur considerando le aerofotogrammetrie, non ha attribuito rilievo a quella del 1976, anteriore di pochi mesi alla divisione: da essa non emerge alcun tratturo sul fondo oggetto di causa. Il percorso risulta visibile soltanto nelle rilevazioni del 1985, 1991, 2003 e 2013, tutte sopravvenute e perciò inidonee a provare la situazione alla data della divisione.
Neppure gli atti di acquisto delle parti del 1977 e del 1978 offrono supporto, perché successivi e privi di descrizioni di fatto risalenti. La Corte ribadisce che l’art. 1062 cod. civ. e il connesso art. 1061, secondo comma, cod. civ. impongono di verificare l’obiettiva condizione di asservimento con riferimento al momento in cui i fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario, come già affermato da Sez. II n. 22834 del 2009 e Sez. II n. 3634 del 2007. Non è sufficiente la mera esistenza di una strada o di un percorso idoneo al passaggio, secondo Sez. II n. 11834 del 2021, Sez. II n. 7004 del 2017, Sez. II n. 11825 del 2015 e Sez. II n. 3389 del 2009.
Il quarto e il quinto motivo, relativi all’omessa pronuncia su frasi offensive e all’ulteriore contributo unificato, restano assorbiti per effetto dell’accoglimento dei motivi esaminati.
Nota della Redazione
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