Nullo il lodo emesso nei confronti del Ministero non legittimato (Cass. civ. Sez. I n. 5257 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse instaurati successivamente al trasferimento delle funzioni già esercitate dai dipartimenti del Ministero delle finanze, la legittimazione passiva non spetta al Ministero, ma all’Agenzia che ne è divenuta titolare. È pertanto nullo il lodo arbitrale emesso nei confronti del Ministero privo di legittimazione a contraddire. Il vizio non è sanato dalla spontanea costituzione del soggetto effettivamente legittimato, poiché la legitimatio ad causam attiene alle condizioni dell’azione e deve essere verificata con riguardo alla data della decisione; la sanatoria del contraddittorio non giustifica l’accoglimento della domanda proposta contro il soggetto non legittimato.

Il Fatto

Una società concessionaria della raccolta di scommesse sulle corse dei cavalli aveva convenuto in arbitrato i Ministeri e l’amministrazione dei monopoli, ottenendo un lodo che riconosceva il risarcimento dei danni per il mutamento delle condizioni economiche della convenzione, con facoltà di trattenere quanto dovuto dal minimo garantito.

L’impugnazione proposta dalle amministrazioni era stata rigettata dalla Corte d’appello, che aveva escluso tanto l’incompetenza del collegio quanto il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri. Avverso tale sentenza i Ministeri e l’Agenzia hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la successione delle competenze nel settore. Il d.lgs. n. 300/1999 istituì le Agenzie fiscali, dotate di personalità giuridica e autonomia, attribuendo loro la gestione delle funzioni già dei dipartimenti ministeriali. All’Agenzia delle entrate fu assegnata la gestione dei servizi relativi ai giochi e alle scommesse; il d.P.R. n. 33/2002 trasferì poi tali funzioni all’AAMS, trasferimento ribadito da successivi interventi normativi e infine dall’incorporazione dell’AAMS nell’Agenzia delle dogane.

Su questa base la Corte richiama il principio già affermato secondo cui, nei giudizi instaurati dopo l’inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione passiva spetta alle Agenzie e non al Ministero, con la conseguente nullità dei lodi emessi nei confronti di quest’ultimo (Cass., Sez. I, n. 8100 del 2021).

Tale conclusione è estesa, mutatis mutandis, ai giudizi pendenti o promossi dopo il trasferimento delle funzioni all’AAMS, non rilevando che questa difetti di personalità giuridica, poiché l’art. 8 del r.d.l. n. 2258/1927 le riconosce autonoma legittimazione processuale.

Poiché alla data della domanda di arbitrato il trasferimento era già avvenuto, l’AAMS era l’unico soggetto legittimato a resistere. La sua spontanea costituzione ha sanato il difetto di contraddittorio, ma non consente di accogliere la domanda proposta contro i Ministeri: il giudice deve circoscrivere il merito ai soli rapporti tra le parti effettivamente legittimate, rigettando la pretesa verso i soggetti non legittimati.

Gli altri motivi sono infondati o inammissibili. La declinatoria della competenza arbitrale prevista a favore della sola concessionaria è valida, non contraddicendo norme o valori dell’ordinamento. La controversia rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, riguardando la fase attuativa del rapporto concessorio e non l’esercizio di poteri autoritativi. Il motivo sulla riduzione ad equità è inammissibile per difetto di specificità, non avendo i ricorrenti precisato le domande reciprocamente proposte in arbitrato.

La sentenza è quindi cassata nei limiti del primo motivo e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte dichiara la nullità del lodo nella parte relativa alla legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, rigettando le domande proposte nei suoi confronti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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