Scuola, anzianità dei precari e titolo abilitante nella progressione stipendiale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12293 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore scolastico la clausola 4 dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere al personale assunto a tempo determinato l’anzianità di servizio maturata ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo. Ai fini del computo dell’anzianità a fini retributivi rileva la sostanziale identità della mansione svolta, non potendo la sola precarietà del rapporto giustificare un trattamento deteriore. La mancanza del titolo abilitante non costituisce ragione oggettiva idonea a differenziare la posizione dei docenti precari rispetto a quelli di ruolo, rimanendo identiche le attività per contenuto e modalità di svolgimento.
Il Fatto
Alcuni docenti, alle dipendenze della Regione Autonoma Valle d’Aosta in virtù di successivi contratti a tempo determinato, hanno agito per ottenere le differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale per anzianità prevista dalla contrattazione collettiva di categoria. Il giudice di primo grado si era pronunciato sulla loro domanda; la Corte d’appello di Torino, in riforma, ha parzialmente accolto il gravame e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze conteggiate secondo parametri precisi.
La Corte territoriale ha computato ai fini dell’anzianità tutti i periodi di effettivo servizio successivi alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 99/70/CE, escludendo l’anno 2013 e dichiarando prescritti i crediti anteriori a una certa data. Avverso tale pronuncia la Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; i docenti hanno resistito con controricorso e il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — trattati congiuntamente per connessione logica e giuridica — censurano la violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro e degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994. La Regione sostiene che tra i docenti precari e quelli di ruolo esisterebbe una diversità di formazione e di impiego tale da integrare una ragione oggettiva di disparità di trattamento, in particolare per i periodi prestati senza abilitazione, idoneità o specializzazione per il sostegno.
La Corte ritiene infondate tali censure, dando continuità a un proprio precedente (Cass. Sez. L n. 8672 del 2023) e richiamandone la motivazione. La clausola 4 impone di riconoscere l’anzianità maturata al personale precario ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, con disapplicazione delle disposizioni contrattuali che commisurano la retribuzione dei precari al trattamento iniziale dei dipendenti di ruolo.
Il Collegio estende tale conclusione alla specifica questione del titolo abilitante. Per il computo dell’anzianità a fini retributivi rileva, sul piano comparativo, la sostanziale identità della mansione svolta: il servizio del docente precario e quello del docente di ruolo non possono che essere accomunati. La diversità di formazione addotta dall’amministrazione non vale dunque a esprimere una differenza utile rispetto a ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ossia l’incremento dell’apporto derivante dal maturare dell’esperienza.
Anche il terzo motivo è infondato. L’elemento distintivo non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, ma unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alle quali va predicata la completa assimilazione tra supplenti e docenti di ruolo. La Corte conferma così che correttamente la Corte torinese ha valorizzato il periodo di effettivo servizio, questione distinta da quella della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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