Giudicato implicito sulla prescrizione: escluso per gli atti interruttivi non esaminati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22336 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La questione concernente la preclusione di giudicato interno è sottoposta, in sede di legittimità, al trattamento giuridico proprio degli errores in procedendo, con il potere-dovere della Cassazione di interpretare direttamente la sentenza e ogni atto del procedimento per verificare se si sia formato il giudicato. Non si forma giudicato implicito sulla questione della inidoneità di atti interruttivi della prescrizione qualora la statuizione di primo grado, pur avendo individuato un diverso atto interruttivo, non abbia recato quale presupposto logico indispensabile l’inesistenza di altri precedenti atti interruttivi. L’interruzione della prescrizione costituisce eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, ivi compreso in appello, sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda del lavoratore volta al pagamento delle differenze retributive maturate dal 2008 al 2010, ritenendo dimostrato il requisito occupazionale della società e, conseguentemente, applicabile il regime di stabilità reale con decorso della prescrizione solo dalla cessazione del rapporto. La Corte territoriale ha inoltre valutato come interruttivi della prescrizione due missive di messa in mora inviate dal lavoratore alla società.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società datrice, deducendo, con un unico motivo, la violazione del giudicato interno per avere la Corte di merito attribuito efficacia interruttiva a missive la cui inidoneità sarebbe stata implicitamente statuita dal tribunale e non impugnata incidentalmente dal lavoratore.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, nel scrutinare il motivo, ha escluso che sulla questione dell’efficacia interruttiva delle missive si fosse formato un giudicato implicito. Richiamato il principio per cui il giudicato implicito si forma solo sulle questioni che costituiscono il presupposto logico indispensabile di un accertamento passato in giudicato, la Corte ha rilevato come la sentenza di primo grado, nel fare decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto e nell’individuare quale atto interruttivo la notifica del ricorso introduttivo, non avesse recato alcuna statuizione, nemmeno implicita, circa l’inesistenza o l’inefficacia di altri atti interruttivi.

La decisione del giudice di prime cure, per giungere al riconoscimento del diritto, necessitava infatti della sola individuazione di un atto idoneo a interrompere la prescrizione. Tale accertamento non implicava un vaglio negativo sulla sussistenza ed efficacia di altri e diversi atti interruttivi, quale quello delle missive, che non avevano formato oggetto di specifica e necessaria valutazione.

Dall’esclusione del giudicato implicito è conseguita l’insussistenza di una condizione di soccombenza del lavoratore sul punto e, quindi, la non necessità di un appello incidentale. Una volta devoluta in appello dalla società la questione della prescrizione, la Corte territoriale, accolto il motivo di impugnazione, ha legittimamente esaminato e accolto l’eccezione di interruzione della prescrizione, riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. L’interruzione della prescrizione, essendo una eccezione in senso lato, ben può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel grado di appello, sulla scorta degli elementi probatori già acquisiti.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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