Progressione economica interna e tutela specifica del diritto soggettivo del dipendente pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10459 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di progressione economica interna nell’ambito della stessa qualifica, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001, non trattandosi di procedura concorsuale implicante il passaggio ad altra area o qualifica. La pretesa del dipendente al completamento della procedura selettiva investe atti negoziali e non provvedimenti discrezionali, con correlativo diritto soggettivo azionabile anche mediante sentenza di condanna ad un facere. L’art. 9, comma 21, ultimo periodo, d.l. n. 78/2010, convertito in l. n. 122/2010, non pone un divieto assoluto di indizione delle procedure di progressione, limitandosi a differirne gli effetti economici. Ne consegue che la mancata approvazione della graduatoria già formata integra inadempimento contrattuale, non giustificato dalla normativa di blocco.
Il Fatto
Una dipendente dell’INPS proponeva domanda al Tribunale di Salerno per il riconoscimento del II livello differenziato di professionalità dall’1.1.2008, con pagamento delle differenze retributive e adeguamento futuro della posizione previdenziale e del trattamento di fine servizio. Il Tribunale decideva in primo grado; la Corte d’Appello di Salerno, in riforma, accoglieva solo la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance per determinati periodi, disconoscendo il diritto alla progressione orizzontale.
La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, qualificato come inadempimento la mancata approvazione della graduatoria, non legittimata dall’art. 9, comma 21, l. n. 122/2010, e riconosciuto alla dipendente la sola tutela risarcitoria, non potendo il giudice sostituirsi all’Amministrazione. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ricorreva per cassazione con tre motivi; l’INPS resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove, per carattere pregiudiziale, dal primo motivo del ricorso incidentale dell’Istituto, che lamenta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il motivo è infondato: l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario quando la controversia, come nella specie, riguarda una procedura selettiva per l’acquisizione di un livello economico differenziato nell’ambito della stessa qualifica, e non una procedura concorsuale implicante il passaggio ad altra area o qualifica.
I primi due motivi del ricorso principale, strettamente connessi, sono invece meritevoli di accoglimento. La Corte territoriale ha illegittimamente escluso la tutela specifica di attuazione dell’offerta al pubblico manifestata dal datore di lavoro con il bando e con l’espletamento della procedura, pur avendo accertato che la graduatoria era stata formata in coerenza con l’atto deliberativo e che faceva difetto unicamente l’atto formale di approvazione da parte del CdA.
Il Collegio richiama il principio per cui la pretesa del lavoratore pubblico al completamento di una procedura selettiva, dalla quale sia stato illegittimamente escluso dopo esservi stato regolarmente ammesso, investe atti negoziali e non provvedimenti discrezionali. A tali atti si correlano diritti soggettivi, con la conseguenza che il giudice ordinario ha il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, compresa quella di condanna ad un facere (Cass. n. 4436/2018). È richiamato altresì il principio dell’offerta al pubblico che consolida nel patrimonio dell’interessato la situazione giuridica soggettiva della modifica del rapporto (Cass. n. 14275/2014).
Quanto alla normativa di blocco, la Corte ribadisce che l’art. 9 del d.l. n. 78/2010 non pone un divieto assoluto di indizione delle procedure finalizzate alla progressione, ma ne limita soltanto gli effetti, escludendo l’aumento del trattamento retributivo per gli anni indicati. L’arresto della procedura, ormai ultimata con la formazione della graduatoria, non poteva quindi essere giustificato su tale base (Cass. nn. 33478 e 33352 del 2022). Ne discende l’infondatezza del terzo motivo del ricorso incidentale e l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale e del terzo motivo del ricorso principale, relativi alla determinazione del danno.
Nota della Redazione
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