Pensione di vecchiaia Gestione separata: con il computo dei contributi AGO la decorrenza è dalla domanda amministrativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10542 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, qualora l’assicurato eserciti la facoltà di computo dei contributi versati presso l’AGO ai sensi dell’art. 3 del D.M. 2.5.1996, la decorrenza del trattamento pensionistico non coincide con il primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti di cui all’art. 6 della legge n. 155/1981, ma con la data della domanda amministrativa volta a richiedere il computo e la liquidazione della pensione unica. Il montante contributivo, risultante dall’unificazione dei contributi delle diverse gestioni, si forma solo all’esito dell’esercizio di tale facoltà, sicché la pensione non può decorrere anteriormente alla relativa istanza.
Il Fatto
La controversia concerne l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di pensione di una lavoratrice iscritta alla Gestione separata, la quale aveva chiesto di avvalersi del computo dei contributi versati presso altre gestioni dell’AGO. Il Tribunale di Como aveva accolto la domanda, fissando la decorrenza del trattamento, mentre la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, aveva escluso ogni decadenza e condannato l’INPS a ricalcolare la pensione a far data dal 7.2.2013.
L’INPS ricorre per cassazione, deducendo che la pensione liquidata a carico della Gestione separata, mediante il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni, non possa avere decorrenza anteriore alla data di presentazione dell’istanza di liquidazione con il detto cumulo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che la questione è già stata esaminata in controversie sovrapponibili (cfr. Cass. n. 21361 del 2021, Cass. n. 30256 e 30257 del 2022, Cass. n. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023, Cass. n. 15322, 24887 e 30650 del 2024), nelle quali si è chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata alla data della domanda amministrativa, laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 del D.M. citato.
La Corte osserva che è in virtù di tale facoltà che gli iscritti alla Gestione separata possono chiedere, al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO. Non trova invece applicazione l’art. 6 della legge n. 155/1981, che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, poiché tale norma riguarda l’ipotesi ordinaria in cui il trattamento è richiesto esclusivamente in base ai contributi propri della gestione.
La domanda di pensione a carico della Gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, segna il momento in cui decorre la pensione nell’unica prestazione commisurata al coacervo dei contributi. Il montante contributivo composto dai versamenti originari e da quelli computati si può formare solo all’esito della domanda, sicché la prestazione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computo.
La Corte territoriale non si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto che il trattamento decorresse dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti e non dal giorno della presentazione della domanda ex art. 3 del D.M. citato, avvenuta il 26.1.2017. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato.
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Nota della Redazione
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