Decadenza ex art. 1669 cod. civ. decorre da piena conoscenza dei vizi (Cass. civ. Sez. II n. 12350 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 1669, comma 1, cod. civ. per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti dell’immobile decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause. Tale termine può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari a comprendere la gravità dei vizi e a stabilire il corretto collegamento causale, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo. La responsabilità decennale grava anche sul direttore dei lavori cui l’opera sia riferibile, né la pretesa inerzia del committente può riversarsi negativamente sul professionista. Fenomeni isolati e di modesta entità non consentono di anticipare il dies a quo a un momento in cui la situazione non era ancora pienamente compresa.
Il Fatto
I proprietari di un immobile avevano convenuto in giudizio il direttore dei lavori e la società appaltatrice per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni d’acqua e colature che avevano interessato il piano interrato. Il Tribunale di Lucca aveva accolto la domanda, condannando il direttore dei lavori, unitamente alla compagnia assicurativa nei limiti della quota, al pagamento di una somma in favore degli attori, escludendo la decadenza ex art. 1669 cod. civ.
La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dal direttore dei lavori, aveva invece rigettato la domanda, collocando il dies a quo del termine decadenziale già al febbraio 2010, quando la conduttrice dell’immobile aveva segnalato una macchia di umidità. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo l’erronea individuazione del momento di decorrenza del termine.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione civile affronta il tema centrale della decorrenza del termine annuale di decadenza. La Corte territoriale aveva ritenuto che la consapevolezza in ordine alla causa dell’umidità fosse maturata già nel febbraio 2010, quando la conduttrice aveva segnalato una macchia su una parete, peraltro rimossa senza conseguenze; da qui la tardività della denuncia effettuata nel giugno 2011.
Il Collegio non condivide questo percorso. Osserva che l’art. 1669 cod. civ. persegue finalità di ordine pubblico e introduce una disciplina particolarmente rigorosa, giustificata dal fatto che nelle costruzioni i difetti restano spesso occulti per lungo tempo e si manifestano solo tardivamente in tutta la loro gravità. Si tratta di una responsabilità decennale che investe l’appaltatore e il direttore dei lavori cui l’opera sia riferibile. Non vi è ragione di temere che la pretesa inerzia dei proprietari si riversi sul professionista.
La Corte conferma l’orientamento consolidato, già espresso da Sez. II n. 32687 del 2019, Sez. II n. 10048 del 2018, Sez. II n. 24486 del 2017 e n. 9966 del 2014: il termine decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause e può essere postergato all’esito degli accertamenti tecnici necessari a comprenderne la gravità e il nesso causale. È richiesta la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione delle sue cause, come sottolineato anche da Cass. n. 1463 del 2008, non la proposizione di azioni esplorative.
Nel caso concreto, i fenomeni segnalati nel febbraio 2010 erano isolati e di gravità non rilevante: umidità saltuaria e una macchia rimossa senza conseguenze. Da tali episodi non erano pronosticabili le colature e la presenza di acqua emerse solo dopo il rilascio dell’immobile e la demolizione della struttura perimetrale. La liberazione dei locali e l’insorgere delle nuove infiltrazioni costituiscono un quid novi in punto di consapevolezza, mentre la causa del problema è emersa con certezza solo in sede di accertamento tecnico preventivo. Il secondo e il terzo motivo sono pertanto fondati: la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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