Inefficacia sopravvenuta del trattenimento per sospensione dell’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 21401 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di espulsione priva di titolo esecutivo il successivo provvedimento di accompagnamento coattivo e ne determina l’inefficacia sopravvenuta, rilevabile d’ufficio. Non rileva che, alla data della convalida, il provvedimento presupposto fosse ancora efficace: ciò che conta è la carenza di titolo al momento dell’attuazione del rimpatrio. Il profilo assume rilievo assorbente e determina l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di merito, restando superflua la disamina degli altri motivi. La compensazione delle spese è giustificata dalle incertezze interpretative del rito applicabile.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato alla pena di un anno di reclusione e a 400,00 euro di multa con sospensione condizionale, veniva scarcerato il 12 marzo 2025. Trattenuto presso la Stazione di Polizia e poi condotto in Questura, riceveva il decreto di espulsione del Prefetto di Cosenza e il provvedimento del Questore di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta – Pian del Lago.
Il difensore, nominato il 14 marzo 2025, chiedeva invano la documentazione della procedura e riceveva il decreto di convocazione un’ora prima dell’udienza di convalida, fissata per il 17 marzo 2025. Il Giudice di Pace convalidava il trattenimento, escludendo i presupposti delle misure alternative previste dall’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 per il pericolo di fuga desumibile dal decreto di espulsione non contestato. Proposto ricorso per cassazione con tre motivi, il ricorrente depositava note illustrative producendo il provvedimento del Giudice di Pace di Cosenza del 4 aprile 2025, che sospendeva l’efficacia esecutiva dell’espulsione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale il fatto sopravvenuto, costituito dalla produzione del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto espulsivo. La questione non attiene alla legittimità del decreto di convalida al momento in cui fu emesso, ma alla permanenza del titolo esecutivo che sorreggeva l’ordine di rimpatrio.
La sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento espulsivo del 13 marzo 2025, disposta dal Giudice di Pace di Cosenza, priva il successivo provvedimento di accompagnamento coattivo, adottato in pari data, del titolo idoneo a sorreggerlo. Il collegio precisa che non rileva la circostanza che alla data della convalida – il 17 marzo 2025 – il provvedimento presupposto fosse ancora munito di efficacia esecutiva, poiché al momento dell’attuazione del rimpatrio, l’11 aprile 2025, il provvedimento di accompagnamento coattivo era ormai privo di efficacia per effetto della sospensione dell’atto presupposto.
Si è dunque consumata un’ipotesi di inefficacia sopravvenuta del provvedimento esecutivo posto a fondamento del rimpatrio. Il collegio attribuisce a tale profilo rilievo assorbente, valorizzando anche la circostanza che la sospensione è stata prodotta nel primo segmento procedimentale utile e allegata nel rispetto del rito dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, pur dichiarato non applicabile alla fattispecie concreta.
Ne consegue la superfluità dell’esame dei tre motivi di ricorso e l’accoglimento del medesimo, con decisione di merito consistente nella declaratoria di inefficacia sopravvenuta del provvedimento di convalida dell’accompagnamento coattivo. La Corte dichiara l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato e compensa interamente le spese fra le parti, in considerazione delle rilevanti incertezze interpretative relative al rito applicabile, dovute alle recenti modifiche legislative e alla sopravvenienza rilevante.
Nota della Redazione
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