Interpretazione degli atti processuali fuori dai canoni contrattuali (Cass. civ. Sez. II n. 4515 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile non è consentito interpretare gli atti processuali alla stregua dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., poiché non esiste una volontà negoziale degli effetti da ricostruire, ma uno scopo dell’atto che va individuato ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., in correlazione con i requisiti di forma-contenuto previsti dalla legge. Ne consegue che l’interpretazione dell’atto processuale compiuta dal giudice del merito è sindacabile in cassazione solo per violazione di norme processuali, segnatamente dell’art. 112 cod. proc. civ., e non mediante il richiamo ai criteri di lettura propri del diritto sostanziale. In tema di azione di rivendicazione, il proprietario che agisce non è tenuto a dimostrare l’autore materiale dell’occupazione, poiché la responsabilità va valutata alla luce dell’art. 2051 cod. civ. in relazione agli eventi delle strutture murarie. Il riparto dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ. non si inverte per il solo richiamo, da parte del giudice, alla facoltà della parte di offrire prova contraria.

Il Fatto

La banca, proprietaria di un immobile concesso in leasing a una cooperativa, rientrava in possesso del bene dopo la risoluzione contrattuale per inadempimento. Constatava che una porzione del seminterrato era stata incorporata all’immobile confinante della società, tramite la costruzione di un muro di separazione.

La banca agiva quindi per l’accertamento della proprietà della porzione occupata, la condanna alla riconsegna, il ripristino dei luoghi e il pagamento di un’indennità per indebita occupazione. La società convenuta contestava la propria responsabilità, sostenendo che l’accorpamento era avvenuto durante la detenzione della cooperativa. Nel corso del giudizio la proprietà della porzione passava a successivi acquirenti. Il Tribunale accoglieva le domande; la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui il proprietario conserva la custodia delle strutture murarie e risponde ex art. 2051 cod. civ., salvo prova del caso fortuito. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto una questione preliminare di composizione, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 9611 del 2024: il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte del collegio investito della decisione, non versando in una situazione di incompatibilità, poiché tale proposta non rivela funzione decisoria.

Nel merito, il primo motivo, che deduce violazione dell’art. 948 cod. civ. per mancato accertamento del possesso in capo alla convenuta, è rigettato. La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto pacifiche la proprietà e il possesso delle rispettive porzioni, rilevando anche l’adesione della convenuta alla domanda di rilascio. La decisione non presuppone l’accertamento dell’autore materiale dell’accorpamento, ma si fonda sulla responsabilità ex art. 2051 cod. civ..

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La censura deduceva violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale nella lettura della comparsa di risposta. La Corte afferma un principio netto: per interpretare gli atti processuali non sono impiegabili gli artt. 1362 ss. cod. civ., perché nel processo civile non vi è una volontà negoziale degli effetti da indagare, ma uno scopo dell’atto ex art. 156 cod. proc. civ.. L’evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente abbandonato l’orientamento che applicava alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale, aprendo invece a un sindacato diretto della cassazione, come giudice del fatto processuale, ove sia censurata la violazione di norme processuali, in particolare l’art. 112 cod. proc. civ. In ogni caso, l’interpretazione del giudice di merito si sottrae a censure in sede di legittimità.

Il terzo motivo, che denunciava violazione dell’art. 2697 cod. civ. per inversione dell’onere della prova, è rigettato. La prova della proprietà e del possesso è stata fornita dagli attori, mentre la convenuta non ha dimostrato di non essere nel possesso della porzione contestata. Il riferimento del giudice alla facoltà di produrre prova contraria non determina alcuna inversione del riparto.

Il quarto motivo, infine, è rigettato perché dietro la dedotta violazione dell’art. 2051 cod. civ. si scorge il tentativo di provocare un riesame degli accertamenti di fatto, cui la Corte è vincolata. L’allegazione relativa all’iniziativa del precedente conduttore, contestata dalla banca, è rimasta sfornita di prova. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione degli artt. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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