Doppia conforme e ragione più liquida: rigetto del ricorso in cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 25381 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza confermativa della pronuncia di primo grado, la parte che deduca la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto poste rispettivamente a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro divergenti. Non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo la mancata valutazione di un elemento istruttorio, qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Il principio della ragione più liquida consente al giudice del merito di scegliere, tra più questioni di merito logicamente subordinate, quella di maggiore evidenza e linearità, purché ciascuna sia autonomamente idonea a definire il giudizio. È infondata la censura che, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non riscontri gli estremi della motivazione meramente apparente.
Il Fatto
Una società ricorrente aveva convenuto in giudizio un vettore per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto di spedizione. Deduceva che la controparte non si era attenuta alle istruzioni ricevute per l’esecuzione del trasporto e per le operazioni doganali accessorie, presentando una dichiarazione diversa da quella richiesta, con conseguente sequestro della merce e successivo rifiuto di eseguire il rientro.
Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande e la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione, applicando il principio della ragione più liquida e rilevando che il sequestro non era dipeso da errori nella gestione doganale, ma dalla non conformità della merce ai requisiti di sicurezza imposti dalla normativa comunitaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il terzo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione. Il motivo è infondato. La motivazione meramente apparente ricorre solo quando, pur esistendo materialmente un testo, questo non contiene un’effettiva esposizione delle ragioni del decisum. Nel caso di specie la sentenza impugnata reca argomentazioni idonee a far conoscere il percorso seguito dal giudice, con conseguente assolvimento dei doveri motivazionali.
Il primo motivo è inammissibile. Essendo la sentenza impugnata confermativa di quella di primo grado, la ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la divergenza. La Corte richiama sul punto Cass., n. 5528/2014, Cass., n. 26774/2016 e Cass., n. 5947/2023. La doglianza, in realtà, invoca una revisione del giudizio di fatto, estranea al giudizio di legittimità, senza confrontarsi con il principio secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie è riservata al giudice del merito.
Il secondo motivo è infondato. L’ordine di trattazione delle questioni stabilito dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. impone di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito, ma consente di scegliere, tra le questioni di merito, quella più liquida. Sul punto la Corte richiama Cass., Sez. Un., n. 9936 del 08/05/2014 e Cass., n. 363 del 09/01/2019. Il principio postula un coacervo di profili di merito, ciascuno idoneo a definire autonomamente il giudizio, tra i quali optare per quello di maggiore evidenza. La Corte d’appello ha correttamente qualificato l’assenza di marcatura CE come questione assorbente e dirimente, travolgendo gli altri profili.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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