Appello tributario, la CTR non può decidere questioni estranee al thema decidendum (Cass. civ. Sez. V n. 7797 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, pur vigendo il principio del carattere devolutivo pieno dell’appello, i motivi devono presentare un riferimento, almeno generico, alle argomentazioni del grado precedente, che delimita il perimetro del thema decidendum. Il giudice d’appello non può introdurre d’ufficio questioni estranee all’atto impositivo e ai motivi di gravame, come la riqualificazione della natura reddituale di somme mai contestate dall’Ufficio. Una pronuncia che ecceda tale confine è affetta da ultrapetizione ed è cassata con rinvio. La definizione agevolata della lite, dipendente da motivi sopravvenuti e non dal ricorso introduttivo, non fa sorgere l’obbligo del contributo unificato ulteriore.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggior IRPEF per l’anno d’imposta 2008 mediante accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38, d.p.r. n. 600/1973. La CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti; la CTR della Lombardia, adìta dall’Ufficio, accoglieva invece il gravame confermando la pretesa.

I contribuenti ricorrono in cassazione con quattro motivi. Nelle more, uno deposita istanza di definizione agevolata; l’Agenzia non si costituisce ritualmente a mezzo di controricorso, depositando mero atto di costituzione. Per l’altra ricorrente emerge dal giudizio il suo decesso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la posizione del ricorrente che ha depositato la domanda di definizione agevolata, con esatto riferimento all’avviso di accertamento e provvedimento dell’agente della riscossione che indica come dovuto € 0,00. Ne dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza ulteriore pagamento. Nulla per le spese, non essendosi l’Agenzia costituita ritualmente. La Corte esclude inoltre l’obbligo di versare il contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la definizione dipende da motivi sopravvenuti e dagli effetti della legislazione condonistica, non dal ricorso introduttivo.

Quanto all’altra ricorrente, il decesso in corso di giudizio di legittimità non produce l’effetto interruttivo dell’art. 300 cod. proc. civ.; occorre quindi esaminare i motivi, sia pure limitatamente agli effetti sulla sua posizione.

Nel merito, il primo motivo eccepisce nullità della sentenza per ultrapetizione. La CTR, pur in presenza di un appello dell’Agenzia incentrato solo sull’onere probatorio, aveva riqualificato come reddito d’impresa i proventi della cessione di opere d’arte allegati come giustificativi delle disponibilità. Il motivo è fondato.

La Corte ricorda che l’art. 53, d.lgs. n. 546/1992 impone di interpretare la specificità dei motivi in senso restrittivo, per limitare le declaratorie di inammissibilità (Cass. n. 707/2019), ma tale principio non può abrogare la specificità stessa, condizionata dal confine che l’appellante dà al motivo, anche influenzando il devolutum. Se è vero che vige il carattere devolutivo pieno dell’appello (Cass. n. 3064/2012, Cass. n. 1200/2016, Cass. n. 7369/2017, Cass. n. 23532/2018), è pur sempre necessario un riferimento, anche generico, alle argomentazioni del grado precedente (Cass. n. 14582/2021).

Nella specie l’Ufficio aveva proposto in appello solo la questione della durata del possesso delle disponibilità derivanti dagli smobilizzi di opere d’arte, e lo stesso atto impositivo non aveva mai contestato la natura non imponibile di tali somme. La questione della natura reddituale era dunque estranea al thema decidendum. La tesi della CTR, secondo cui il giudice tributario dovrebbe comunque accertare la fondatezza della pretesa, esprime solo il carattere non esclusivamente impugnatorio del processo, senza poter devolvere al giudice aspetti esclusi dai motivi d’appello.

La sentenza è quindi affetta da ultrapetizione; gli ulteriori motivi restano assorbiti, con cassazione e rinvio al giudice d’appello, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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