Minimi tariffari inderogabili e trattazione nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. II n. 12531 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice che liquidi i compensi professionali in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, aventi carattere inderogabile. Tale inderogabilità opera anche per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non è superabile mediante ricorso ai protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari. Al difensore spetta inoltre il compenso per la fase di trattazione, che comprende quella istruttoria a prescindere dal suo concreto svolgimento, poiché il D.M. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria.
Il Fatto
La vicenda origina dalla liquidazione del compenso spettante al difensore di una parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di perdita di possesso di un autoveicolo, svoltosi davanti al Giudice di Pace. L’attività difensiva si era esaurita prima della discussione della causa, per revoca del mandato da parte dell’assistita.
Il Giudice di Pace aveva liquidato il compenso nella misura di € 100,00, riconoscendo le sole fasi di studio e introduttiva. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’opposizione, aveva confermato quella quantificazione e condannato la ricorrente alle spese. Il difensore ricorre per cassazione con quattro motivi, dolendosi in particolare della liquidazione inferiore ai minimi tariffari e dell’omesso riconoscimento della fase di trattazione. Il Ministero, intimato, non svolge attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per ragioni logiche, sono fondati. La Corte fissa il quadro normativo applicabile ratione temporis: la liquidazione va operata con riferimento alla normativa vigente alla data di esaurimento dell’attività, e dunque alle previsioni del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018.
Da ciò discende che i minimi tariffari relativi allo scaglione corrispondente al valore della causa devono ritenersi inderogabili. Il collegio richiama il principio già affermato secondo cui il giudice non può scendere al di sotto dei valori minimi dei parametri, e conferma l’orientamento che esclude la derogabilità dei minimi anche mediante i protocolli di intesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari.
La Corte ribadisce inoltre che il D.M. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria. Il relativo importo va pertanto computato a prescindere dal concreto svolgimento dell’istruttoria.
L’accoglimento delle due censure assorbe il primo e il quarto motivo. La decisione impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Savona in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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