Compensi difensore d’ufficio di imputato insolvente: nessuna riduzione del 50% (Cass. civ. Sez. II n. 8662 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione dei compensi spettanti al difensore d’ufficio di imputato insolvente è disciplinata dagli artt. 82 e 116, primo comma, d.P.R. n. 115/2002 e non dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Ne consegue che non trova applicazione la riduzione del 50% dei compensi prevista per l’assistenza a parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice della liquidazione non è vincolato alle statuizioni sulle spese contenute nel decreto ingiuntivo, rinunciato, con cui il difensore abbia tentato il recupero del credito professionale: quel provvedimento rileva solo come fatto dimostrativo dell’infruttuoso esperimento e non forma giudicato verso lo Stato, sicché il giudice penale procede a una nuova e autonoma liquidazione.

Il Fatto

Un avvocato, difensore d’ufficio di due assistiti rivelatisi insolventi, proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Tribunale di Busto Arsizio con cui era stato liquidato il compenso per l’attività professionale svolta. Il giudice aveva liquidato per l’attività civilistica la somma complessiva indicata, relativa a un decreto ingiuntivo rinunciato dopo che il giudice di pace aveva preteso la richiesta di due distinte ingiunzioni, una per ciascun imputato in ragione del 50% del debito indicato nell’originario ricorso.

Con l’opposizione il difensore chiedeva l’elevazione della somma liquidata e il riconoscimento del compenso per i due precetti e delle spese. Il Tribunale rigettava la domanda. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Ministero della Giustizia non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono ritenuti fondati. Il giudice di merito ha commesso un evidente errore di inquadramento della fattispecie, ricomprendendola sotto l’egida dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 anziché nell’ambito della liquidazione delle competenze in favore di difensore d’ufficio di imputato insolvente, disciplinata dagli artt. 82 e 116, primo comma, d.P.R. n. 115/2002.

Da tale errata qualificazione deriva la violazione di legge: l’impropria riduzione del 50% dei compensi operata ai sensi dell’art. 130 non è prevista dalle norme sugli imputati insolventi assistiti d’ufficio. La Corte censura dunque il percorso argomentativo del giudice a quo su entrambi i profili, di motivazione e di violazione di legge.

Il terzo motivo è invece infondato. Il ricorrente sosteneva che il giudice della liquidazione dovesse attenersi a quanto già liquidato dal giudice civile in sede monitoria. La Corte richiama i propri precedenti, tra cui Cass. n. 31820/2019, secondo cui il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, rientrano tra quelli che l’erario deve rimborsare al difensore d’ufficio.

Il decreto ingiuntivo, emesso verso il debitore e non opposto, non può valere come giudicato nei confronti dello Stato, trattandosi di titolo formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione. Esso rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero. In mancanza di alcun vincolo da giudicato, il giudice penale può procedere a una nuova e autonoma liquidazione, destinata a sfociare in un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione.

Ne segue che non ha pregio la tesi secondo cui il giudice di merito avrebbe inciso su un giudicato già formatosi. La Corte accoglie i primi due motivi, rigetta il terzo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente procedimento, al Tribunale di Busto Arsizio in persona di diverso magistrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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