Redditometro, prova contraria e inutilizzabilità documenti tardivi (Cass. civ. Sez. V n. 1374 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, la sanzione dell’inutilizzabilità amministrativa e processuale della documentazione prodotta tardivamente dal contribuente, prevista dall’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, opera solo in presenza di un invito dell’Amministrazione finanziaria specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, incombendo la relativa prova sull’Ufficio. Nella ricostruzione del reddito con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa della capacità contributiva desumibile dalla disponibilità dei beni indice; il contribuente è onerato di una prova contraria documentale della provenienza non reddituale delle somme, non essendo sufficiente la mera presenza di disponibilità finanziarie, né il fatto della convivenza con un familiare percettore di reddito, quando difetti la dimostrazione dell’apporto di quest’ultimo agli incrementi patrimoniali.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza con cui la CTR della Basilicata aveva respinto l’appello erariale avverso la decisione della CTP di Potenza, che aveva annullato un avviso di accertamento sintetico di maggior reddito Irpef per l’anno di imposta 2006, emesso nei confronti di un contribuente in base al redditometro.
L’accertamento considerava incrementi patrimoniali relativi a due autoveicoli, due terreni e al possesso di un appartamento. Il giudice di appello, condividendo la ricostruzione di primo grado, aveva ritenuto idonei gli elementi giustificativi offerti dal contribuente, individuati nella convivenza con il genitore percettore di pensione e nella disponibilità di una cospicua somma in contanti versata su un libretto bancario. La doglianza dell’Ufficio, che contestava l’utilizzabilità della somma non allegata in fase precontenziosa, era stata rigettata sul rilievo che il contraddittorio si era concluso senza dare riscontro alla richiesta di differimento dell’incontro finale.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono trattati congiuntamente e giudicati infondati. La Corte ricorda che l’omessa o intempestiva risposta ai dati richiesti in sede di accertamento fiscale comporta, ex art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, l’automatica inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, sia amministrativa che processuale, non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione. La deroga a tale sanzione deve essere fatta valere dal contribuente entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado.
La Corte precisa però i confini della sanzione: essa opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza, la cui prova incombe sull’Amministrazione. Il punto di equilibrio è costituito dagli artt. 24 e 53 Cost., che impongono di non comprimere il diritto di difesa e di non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti.
Nel caso di specie, la Corte ravvisa che il questionario inviato è del tutto generico: non indica compiutamente i beni indice o gli incrementi in relazione ai quali operare l’accertamento, ma chiede al contribuente notizia dei medesimi e di qualunque documento attestante redditi, anche esenti, e investimenti o disinvestimenti. Esso non può quindi considerarsi specifico e puntuale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte richiama il consolidato orientamento sul redditometro come presunzione legale relativa: una volta accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori di capacità contributiva, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore, ma può solo valutare la prova della provenienza non reddituale delle somme. Rimane al contribuente l’onere di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o già tassati; non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica.
La Corte esclude, inoltre, che il fatto della convivenza sia sufficiente a desumere il possesso di redditi prodotti da un parente diverso dal nucleo familiare. I giudici di appello hanno quindi errato nel dare rilievo al mero dato della convivenza e nel ritenere rilevante la presenza di somme sul libretto postale senza indagarne la provenienza da redditi esenti o già tassati. Ne deriva l’accoglimento del terzo motivo, il rigetto degli altri e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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