Inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non iscritto all’albo speciale (Cass. civ. Sez. I n. 12600 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un avvocato che, pur iscritto all’albo ordinario, non sia iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti e delle giurisdizioni superiori. Il difetto di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte integra causa di inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio e non sanata dalla mancata resistenza della controparte. La proposizione del ricorso da parte del professionista non abilitato non è superata dal fatto che questi agisca in giudizio di persona ai sensi dell’art. 86 c.p.c., restando fermo il difetto del presupposto processuale. La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame dei motivi e comporta, nel caso di specie, la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio instaurato davanti al Tribunale di Firenze, avente ad oggetto un contratto di conto corrente e un contratto di mutuo fondiario. La domanda attrice è stata rigettata in primo grado. Proposta impugnazione, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1932/2022, ha ritenuto la domanda procedibile, ma nel merito l’ha dichiarata inammissibile, per l’indeterminatezza dell’oggetto e delle ragioni giuridiche addotte e per il mancato rispetto dei canoni dell’art. 342 c.p.c..
L’originaria attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione. La società intimata non ha svolto difese. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; la ricorrente ha chiesto la decisione della causa e ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria un profilo di carattere processuale, che assume rilievo assorbente. La ricorrente ha dedotto di non essere iscritta all’albo dei cassazionisti e da nota del Consiglio nazionale forense, acquisita dalla cancelleria, è emerso che la stessa è iscritta all’albo degli avvocati di Terni, ma non all’albo speciale dei cassazionisti e delle giurisdizioni superiori.
Su tale presupposto la Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché l’impugnazione è stata proposta da un professionista carente dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Il difetto del titolo abilitativo impedisce dunque l’esame nel merito delle censure.
La Corte svolge poi, “per completezza”, alcune considerazioni sulla tecnica di redazione del ricorso. Ricorda che il giudizio di cassazione è a critica vincolata e che il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura previste dal codice di rito. Il principio di specificità di cui all’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. esige, per ogni motivo, l’indicazione della rubrica, l’esposizione delle ragioni e l’illustrazione degli argomenti a sostegno della decisione impugnata (Cass. n. 17224 del 2020).
Le censure devono essere riconducibili in modo immediato e inequivocabile a uno dei motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., senza necessità di formule sacramentali ma con chiara individuazione dei vizi prospettati (Cass. Sez. U. n. 32415 del 2021). La stessa articolazione di un singolo motivo in più profili, quando non ne consente l’esame separato, costituisce ragione di inammissibilità (Cass. n. 7009 del 2017; Cass. n. 26790 del 2018).
Sul piano delle spese, non essendovi stata resistenza della controparte, la Corte esclude la pronuncia sulle spese e la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Applica invece l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà infine atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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