Responsabilità civile del proprietario per caduta tegole e legittimazione passiva dell’acquirente (Cass. civ. Sez. III n. 9149 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autore di un fatto illecito produttivo di danno resta obbligato al risarcimento anche quando alieni a terzi il bene dal quale il danno è derivato. La successione nel diritto non opera, perché oggetto del giudizio non è un diritto reale sul bene alienato, che segue il bene e si trasferisce all’acquirente, ma una responsabilità civile da condotta illecita, nella quale l’acquirente non subentra. Ne consegue che è passivamente legittimato l’originario proprietario, o i suoi eredi, e non l’acquirente del bene. La sospensione dall’albo del difensore della controparte, inoltre, non determina l’interruzione automatica del processo in danno della parte che non ne sia colpita, difettando l’interesse a dolersene.

Il Fatto

Due proprietari di immobili in un comune marchigiano hanno agito separatamente contro i titolari dell’edificio dal quale erano cadute alcune tegole, che avevano danneggiato un fabbricato limitrofo e un’autovettura parcheggiata. Uno dei danneggiati ha chiesto circa 500 euro, l’altro circa 1470 euro. Le cause sono state riunite davanti al Giudice di Pace, che ha rigettato entrambe le domande per difetto di prova.

Ha proposto appello il solo proprietario dell’autovettura e il Tribunale di Ascoli Piceno lo ha accolto, riconoscendogli 1427,00 euro. Ricorre per cassazione la sola erede di uno dei convenuti con otto motivi, mentre nessuno degli intimati si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte esamina anzitutto i motivi che investono il rapporto processuale. Quanto alla dedotta mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dell’usufruttuaria, il motivo è inammissibile: postula un diverso accertamento di fatto e non risulta che la questione sia stata proposta nei gradi di merito. La ricorrente non trascrive gli atti rilevanti né indica dove siano reperibili in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 22726 del 2011.

Quanto alla mancata notificazione dell’appello al danneggiato rimasto estraneo, la Corte richiama il principio secondo cui la sentenza d’appello che abbia omesso la notificazione dell’impugnazione ai soggetti per i quali è ancora possibile impugnare è cassabile solo se, al momento della decisione di legittimità, non siano ancora decorsi i termini per l’appello, non producendo diversamente l’inosservanza dell’art. 332 cod. proc. civ. alcun effetto (Cass. n. 13465 del 2023; Cass. n. 17868 del 2007).

Anche il motivo sull’asserita tardiva costituzione dell’appellante è inammissibile: il deposito dell’atto risulta dal provvedimento del giudice e non è dedotto alcun pregiudizio alle difese, stante la completezza dell’atto notificato. Il motivo sulla sospensione dall’albo del difensore della controparte è inammissibile per difetto di interesse, poiché l’interruzione automatica del processo opera a tutela esclusiva della parte colpita dall’evento (Cass. n. 23486 del 2021; Cass. n. 1574 del 2020).

Nel merito, la censura sull’art. 2051 cod. civ. è inammissibile, perché il giudice ha fondato la responsabilità sull’art. 2043 cod. civ. e la contestazione investe un giudizio di fatto (Cass. n. 640 del 2019). Sul governo delle prove, la doglianza ex art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo entro i rigorosi limiti del sindacato sulla motivazione (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). Il motivo sull’omesso esame di fatto decisivo è inammissibile, non essendo il fatto neppure indicato come discusso in appello.

Il principio centrale è affermato sull’ottavo motivo. La ricorrente sosteneva che, essendo stata alienata la quota dell’immobile con atto pubblico del 2016, gli eredi dell’originario proprietario dovessero essere estromessi, spettando la legittimazione passiva all’acquirente. La Corte respinge la tesi: oggetto del giudizio è un credito risarcitorio da fatto illecito, non un diritto reale sul bene. L’autore dell’illecito resta obbligato anche dopo l’alienazione, poiché la successione riguarda i diritti che seguono il bene, non la responsabilità da condotta illecita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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