Rifiuto illegittimo di assunzione nel cambio appalto e risarcimento integrale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12598 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel cambio di appalto, il nuovo appaltatore che ometta di assumere il lavoratore inserito nell’elenco dei dipendenti dell’appaltatore uscente, in presenza dei presupposti dell’art. 4 CCNL Multiservizi applicato alla fattispecie, risponde a titolo di responsabilità contrattuale e non precontrattuale. Il diritto al mantenimento del posto di lavoro va soddisfatto mediante l’integrale risarcimento del danno, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, da commisurare almeno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dall’assunzione e per l’intero periodo dell’inadempimento, salva la prova, a carico del datore inadempiente, di fatti limitativi della responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. Il lavoratore ha diritto ad essere assunto a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali.
Il Fatto
I lavoratori erano alle dipendenze della società uscente dal 16.04.2008 al 09.06.2014, inquadrati nel 4° livello del CCNL per i dipendenti di imprese Multiservizi, con mansioni di riassetto e rigoverno di locali, controllo e servizio copia, reception. Posti in CIGS, erano compresi nell’elenco che la precedente appaltatrice aveva allegato alla comunicazione inviata alla DPL e alla società subentrante nel rapporto di appalto.
Quest’ultima si era impegnata ad assumere tali dipendenti, ma poi rifiutò l’assunzione. Il Tribunale accolse il ricorso dei lavoratori, accertando l’obbligo di assunzione dal 09.06.2014 con le stesse mansioni, inquadramento e orario di 40 ore settimanali, oltre al risarcimento del danno patrimoniale dalle retribuzioni non percepite dalla messa in mora fino alla ripresa del servizio. La Corte d’Appello confermò la pronuncia e la società ricorse in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 4 CCNL 31.05.2011, sostenendo che il risarcimento dovesse commisurarsi al minimo retributivo previsto per le mansioni di pulizia e non alla retribuzione goduta con la precedente appaltatrice.
La Corte rileva anzitutto due profili processuali non specificamente censurati. I giudici di secondo grado avevano motivato la liquidazione equitativa del danno e avevano qualificato l’appello come generica contestazione sul quantum debeatur. Tali aspetti non sono stati efficacemente criticati nel motivo di ricorso, il che già preclude l’esame della doglianza sul punto.
Sul merito, il Collegio richiama l’orientamento affermato con Cass. n. 22095/2023, cui intende dare continuità, secondo cui, in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro nell’ambito applicativo dell’art. 4 CCNL Multiservizi, il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento, destinato ad assicurare la totale soddisfazione del diritto del dipendente indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore.
Il principio di diritto applicabile è quindi quello secondo cui, ove il datore rifiuti di assumere il lavoratore che aveva l’obbligo di assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale a contenuto risarcitorio che, secondo il generale disposto dell’art. 1223 cod. civ., comprende danno emergente e lucro cessante, da commisurarsi almeno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l’intero periodo dell’inadempimento. Resta salva la prova, onere del datore inadempiente, di eventuali fatti limitativi della responsabilità ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. Il contesto è quello del cambio appalto, in cui il lavoratore ha diritto ad essere assunto a parità di termini, condizioni e prestazioni contrattuali dal nuovo appaltatore.
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, oltre al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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