Compensazione delle spese solo con gravi ed eccezionali ragioni esplicitate (Cass. civ. Sez. II n. 27759 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione totale o parziale delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ. richiede che il giudice dia conto in concreto delle ragioni che la giustificano. Quando manca la soccombenza reciproca, il riferimento generico all’esito e alla natura della controversia costituisce motivazione solo apparente e non assolve l’onere di esplicitare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma, come interpretata dalla Corte cost. n. 77/2018. Ne consegue la cassazione della sentenza per violazione degli artt. 91 e 132, n. 4, cod. proc. civ., con decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. e applicazione del criterio della soccombenza.
Il Fatto
Un avvocato, difensore d’ufficio di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva chiesto il compenso per l’attività svolta nel giudizio penale conclusosi con una pronuncia di proscioglimento, includendo anche la fase decisoria. Il compenso per tale fase, inizialmente negato, gli era stato riconosciuto in sede di opposizione dal Tribunale di Benevento, che aveva però compensato le spese del giudizio “stante l’esito e la natura della controversia”.
Avverso quel provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 132, n. 4, cod. proc. civ. sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti della compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il ricorrente era risultato totalmente vincitore all’esito della fase di opposizione: l’unico motivo di contestazione, relativo al mancato riconoscimento economico della prestazione svolta nella fase decisionale, era stato accolto. Difettava dunque la soccombenza reciproca.
Il Collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ., che consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza. Ha poi ricordato che, a seguito dell’intervento della Corte cost. n. 77/2018, la compensazione è ammessa anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni.
Proprio su questo punto si è concentrata la censura accolta. La motivazione del Tribunale si limitava a evidenziare che, “stante l’esito e la natura della controversia”, le spese potevano essere compensate. Tale formula è stata giudicata solo apparente: in assenza di soccombenza reciproca, il giudice non ha dato alcun conto concreto dell’esistenza delle gravi ed eccezionali ragioni, riducendosi il richiamo a un mero riferimento di stile. A sostegno, la Corte ha richiamato Cass. n. 1549/2022 e Cass. n. 273/2023.
La sentenza è stata pertanto cassata senza rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., essendo il criterio della soccombenza il fondamento dell’imputazione delle spese ove non siano esposte ragioni che ne giustifichino la deroga. Il valore della controversia è stato individuato nello scaglione fino a € 1.100,00; la Corte ha quindi quantificato le spese del giudizio di opposizione e quelle del giudizio di legittimità, ponendo le seconde a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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