Revocazione inammissibile se non attinge tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 12610 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una decisione fondata su plurime autonome rationes decidendi, è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., il ricorso per revocazione che attinga una sola di esse. Ove il vizio dedotto investa un solo capo della motivazione, la statuizione ulteriore, non impugnata, continua a sorreggere il dispositivo e rende la decisione impugnata non scalfibile. Il principio opera anche con riferimento al ricorso per revocazione dei provvedimenti della Suprema Corte, laddove la ratio non aggredita conservi autonoma idoneità a giustificare l’esito del giudizio. La carenza di interesse, che qui si sostanzia nell’assenza di utilità concreta della pronuncia richiesta, preclude l’esame del merito del ricorso.
Il Fatto
La società contribuente ottenne l’annullamento di un avviso di rettifica IVA per il 1997, dapprima in primo grado e poi in appello, con sentenza della C.T.R. di Palermo depositata il 13/12/2007. Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate fu rigettato.
Contro quella sentenza di rigetto l’Agenzia ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore di percezione del contenuto del ricorso per cassazione: la Corte non si sarebbe avveduta che l’atto soddisfaceva in pieno i requisiti di specificità e autosufficienza, avendo localizzato il punto dell’atto di appello con cui si contestava la sentenza di primo grado. Chiedeva quindi la revocazione della sentenza della Suprema Corte e la decisione favorevole dell’originario ricorso. La società contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza impugnata per revocazione si fonda su due distinte rationes decidendi: la prima, di merito; la seconda, di rito, relativa alla ritenuta carenza di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.
La Corte ha evidenziato che, prima di rilevare tale carenza, la sentenza impugnata aveva accertato l’esistenza di un giudicato esterno sulla inutilizzabilità della documentazione extracontabile relativa all’anno 1997, richiamando la sentenza n. 11672 del 2013, intervenuta tra le stesse parti. Su questa base il giudice aveva ritenuto che la medesima documentazione non potesse essere utilizzata ai fini dell’accertamento della maggiore IVA per il 1997.
Tale statuizione non è stata attinta dal ricorso per revocazione. Ne deriva l’operatività dell’orientamento consolidato di legittimità secondo cui, in presenza di plurime autonome rationes decidendi, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso che ne aggredisca una sola. La Corte richiama sul punto, proprio con riferimento al ricorso per revocazione dei provvedimenti della Suprema Corte, la Sez. III n. 4678 del 14/02/2022.
L’eventuale accoglimento del motivo relativo all’autosufficienza del ricorso non potrebbe quindi travolgere la decisione, restando ferma la ratio fondata sul giudicato esterno. La Corte ha infine dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, e ha escluso la regolazione delle spese in assenza di attività difensiva della società intimata.
Nota della Redazione
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