Termine non perentorio per la notifica del ricorso in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3090 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni assegnato dall’art. 435 cod. proc. civ. all’appellante per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio: la sua inosservanza non determina alcuna decadenza dall’impugnazione. La disciplina va distinta dalla diversa ipotesi dell’omessa notificazione, cui sola si riferisce il principio delle Sezioni Unite n. 20604 del 2008. Inoltre, la mancanza di motivazione su una questione di diritto, e non di fatto, è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza quando il giudice del merito sia pervenuto a un’esatta soluzione del problema giuridico: la Corte, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., può correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, enunciando le ragioni che giustificano in diritto la decisione anche implicitamente assunta.

Il Fatto

Una lavoratrice agricola era stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro riferito all’anno 2010. La domanda di reiscrizione proposta dall’interessata era stata accolta in primo grado.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 27.12.2019, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; l’INPS ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava omessa pronuncia e violazione degli artt. 276 e 277 cod. proc. civ., per non avere il giudice del merito rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’ente previdenziale, in quanto notificato oltre il termine di dieci giorni dall’emissione del decreto di fissazione dell’udienza e comunque oltre il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ.

La Corte ha ribadito che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 435 cod. proc. civ. non è perentorio, cosicché la sua inosservanza non comporta alcuna decadenza. Il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 20604 del 2008 è stato ritenuto improprio, poiché quel dictum concerneva l’ipotesi dell’omessa notificazione e non quella della notificazione tardiva, secondo la distinzione già operata da Cass. n. 21358 del 2010 e confermata da Cass. n. 15358 del 2017 e Cass. n. 24034 del 2020.

La Corte ha inoltre osservato che i giudici di merito avevano accertato che la notifica della sentenza di primo grado non era stata effettuata nei confronti del difensore costituito in prime cure, escludendo così correttamente la decorrenza del termine breve. Il primo motivo di gravame è stato quindi giudicato infondato quanto all’art. 435 cod. proc. civ. e inammissibile quanto all’art. 325 cod. proc. civ., per difetto di confronto con la ratio decidendi. La mancata motivazione su una questione di diritto è stata ritenuta irrilevante, non essendo necessaria in presenza di una soluzione giuridica esatta, in applicazione del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., con richiamo a Cass. Sez. Un. n. 2731 del 2017.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché, dietro i riferimenti a presunte violazioni di legge, tendeva a veicolare una critica dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici territoriali, non consentita in sede di legittimità al di fuori dei rigorosi limiti dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non controvertendosi in materia di prestazioni di previdenza e assistenza, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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