Esenzione IMU prima casa e residenza del coniuge in altro Comune (Cass. civ. Sez. V n. 12608 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare del possessore. Il beneficio spetta dunque al possessore dell’immobile ove egli dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in un Comune diverso, salvo l’accertamento di comportamenti elusivi, che spetta all’amministrazione comunale allegare e provare.
Il Fatto
Un contribuente impugnava davanti alla CTP di Perugia l’avviso di accertamento con cui il Comune gli contestava il mancato pagamento dell’IMU per l’anno 2014, sull’assunto che non sussistessero le condizioni per l’agevolazione sull’abitazione principale. Sia la CTP sia, in appello, la CTR dell’Umbria rigettavano le doglianze.
Il giudice di secondo grado aveva argomentato che, per fruire dell’agevolazione, il proprietario dovesse dimostrare che l’immobile costituiva dimora abituale non solo propria, ma anche dei familiari; risultava pacifica la residenza del coniuge in un Comune diverso e i coniugi non erano separati. Il contribuente ricorreva allora per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità del ricorso, respingendola: il ricorrente aveva prodotto la copia informatica della sentenza, attestandone la conformità all’originale analogico, con la pec di ricezione, non avendo a disposizione le copie cartacee degli avvisi. Il richiamo è alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, resa in un caso in cui nulla era stato depositato.
Nel merito, il primo motivo è ritenuto fondato. La Corte ricostruisce l’orientamento formatosi in materia di IMU, che richiedeva la dimora stabile e la residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare nel medesimo immobile, citando sul punto Sez. 6-5, ordinanza n. 4166 del 2020. Tale indirizzo, però, deve essere rivisto alla luce dell’intervento della Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 209 del 13.10.2022 la Consulta ha dichiarato illegittimo l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201/2011, là dove il riferimento al “nucleo familiare” penalizza chi si unisce in matrimonio o costituisce un’unione civile, in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost. L’illegittimità è stata estesa alle norme che limitano l’esenzione a un solo immobile per nucleo e che impongono un’unica agevolazione in caso di residenze diverse.
La Corte sottolinea la ratio della pronuncia: in un contesto di crescente mobilità lavorativa ed evoluzione dei costumi è sempre meno raro che coniugi o uniti civilmente vivano in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente. Negare a ciascuno l’esenzione per il proprio immobile determinerebbe una discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. Resta fermo che le dichiarazioni di illegittimità non estendono il beneficio alle cosiddette “seconde case”, spettando ai Comuni adeguati controlli sugli intenti elusivi.
Nel caso concreto gli immobili dei coniugi sono ubicati in Comuni diversi e il Comune non ha allegato alcun elemento su un possibile intento elusivo, né ha chiesto di essere rimesso in termini. Il motivo è quindi accolto. La Corte ribadisce il principio già espresso da Sez. 6-5, ordinanza n. 32339 del 2022. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario; le spese di giudizio sono integralmente compensate in ragione della sopravvenuta pronuncia della Consulta.
Nota della Redazione
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