Ticket restaurant e giornate equiparate: interpretazione sistematica degli accordi aziendali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12709 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dell’accordo sindacale aziendale che sostituisce l’indennità di mensa con il ticket restaurant non può esaurirsi nel solo dato letterale. Il giudice deve applicare il criterio logico-sistematico dell’art. 1363 c.c., coordinando le singole clausole e valutando il comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c., secondo comma. Nella contrattazione collettiva il criterio sistematico assume rilievo più accentuato rispetto ai contratti di diritto comune, sicché è errata la lettura atomistica e frammentata delle previsioni negoziali. Il rinvio dell’accordo all’indennità di mensa di cui all’art. 43, punto g), del CCNL richiama l’intera disciplina della clausola, inclusi i criteri di erogazione che equiparano talune assenze alla prestazione effettiva.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale è stata condannata, nei primi due gradi, a corrispondere somme ai lavoratori dipendenti non addetti all’esazione dei pedaggi. Il titolo era un accordo integrativo aziendale del 21 luglio 2015, che avrebbe riconosciuto il diritto ai ticket restaurant anche per le giornate non di lavoro effettivo ma equiparabili a quelle di lavoro effettivo ai sensi dell’art. 43, punto g), del CCNL applicabile.
La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale. Nel giudizio di legittimità, per quasi tutti i lavoratori sono stati depositati verbali di conciliazione in sede sindacale, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto collettivo aziendale. L’interpretazione spetta al giudice di merito, ma è censurabile per violazione dei criteri ermeneutici. Il ricorso denuncia proprio la violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., rilevando che la Corte territoriale si è fermata al dato letterale, ritenuto “inequivoco”, senza verificare il comportamento tenuto dalle parti anche dopo la stipulazione.
La Corte accoglie il motivo. Le questioni erano già state esaminate e ritenute fondate in decisioni rese sulla stessa vicenda (Cass. nn. 21978, 21983, 21989, 21991, 23700, 23722, 23736, 23839, 24090, 24091 del 2023). In mancanza di ragioni nuove, opera il principio di fedeltà ai precedenti, su cui si fonda la funzione di uniforme interpretazione della legge affidata alla Cassazione.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro negoziale. L’accordo del 18 settembre 2007 aveva introdotto il ticket restaurant “in sostituzione” dell’indennità di mensa, prevedendolo per ogni giornata di prestazione pari o superiore alle quattro ore ed escludendo espressamente le equiparazioni del CCNL. L’accordo del 21 luglio 2015 si è limitato a estendere il beneficio a “tutto il personale che attualmente beneficia dell’indennità di mensa di cui all’art. 43, punto g), del vigente CCNL“, in luogo della predetta indennità.
Per la Corte, il rinvio a quella clausola richiama l’intera disciplina dei punti da 24 a 26, inclusi i criteri di erogazione del punto 25, che equiparano ferie, festività, infortuni e ricoveri alla prestazione effettiva. Un rinvio senza richiamo dei punti che la costituiscono sarebbe privo di senso. La lettura “atomistica” dell’accordo, sganciata dal comportamento successivo delle parti — e in particolare dalla successiva conferma del 19 luglio 2018 — è quindi erronea in diritto.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese. Per i lavoratori che hanno conciliato in sede sindacale, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, essendo il nuovo assetto pattizio sostitutivo della regolamentazione giudiziale.
Nota della Redazione
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