Nessuna forza maggiore nella crisi di liquidità da ritardo della P.A. (Cass. civ. Sez. V n. 12708 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, poiché il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica e consiste in un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta. Non integra tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, trattandosi di evento prevedibile. La nozione richiede un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, sicché l’esimente non opera in via automatica nel caso di mancato pagamento dovuto a temporanea mancanza di liquidità.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, notificava a una società la cartella di pagamento per sanzioni e interessi conseguenti al ritardato versamento del primo e secondo acconto Ires relativo all’anno 2009, per un importo di oltre centomila euro.
La contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo che il ritardo era dipeso dall’inadempienza sistematica della Pubblica Amministrazione, suo unico committente, e che ricorreva quindi una causa di forza maggiore escludente la colpevolezza. La CTP accoglieva il ricorso e annullava la cartella; la CTR della Lombardia confermava la decisione. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione per violazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica è una sola: se il tardivo pagamento dei tributi, accompagnato dal ritardato adempimento della P.A. debitrice, integri una forza maggiore idonea a escludere la responsabilità sanzionatoria. La Corte respinge preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, rilevando che l’Agenzia ha esposto i fatti di causa, indicato la norma violata e specificato gli atti su cui si fonda, in conformità all’art. 366 cod. proc. civ.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, avendo il diritto sanzionatorio natura punitiva, la forza maggiore va letta in chiave penalistica: occorre un avvenimento imponderabile che annulli la signoria del soggetto sulla propria condotta. Non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltro prevedibile (Cass. sez. V n. 11111 del 2022).
La Corte sottolinea che nel caso concreto non ricorre alcun evento imprevedibile, essendo il ritardo della P.A. un fenomeno ricorrente, e che è onere dell’imprenditore predisporre accantonamenti o ricorrere a mutui per versare il dovuto all’Erario. Richiama inoltre il principio per cui l’esimente esige un elemento oggettivo e uno soggettivo, il secondo consistente nell’obbligo di premunirsi contro l’evento anormale adottando misure appropriate senza sacrifici eccessivi, con la conseguenza che essa non opera automaticamente in caso di temporanea illiquidità (Cass. sez. VI-V n. 39548 del 2021).
L’attività d’impresa è per sua natura rischiosa e impone una valutazione prognostica sui pagamenti attesi e sugli oneri fiscali, anche in caso di tardivo adempimento del debitore, pubblico o privato. La contribuente, poi, non allega di essersi attivata per reperire le somme necessarie. Il ricorso è quindi fondato: la decisione impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso della contribuente. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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