Responsabilità solidale del committente per contributi omessi dal subfornitore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5214 del 08.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il committente è solidalmente responsabile, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, anche per i contributi previdenziali omessi dal subfornitore, essendo la subfornitura una species del genus appalto e dovendosi garantire tutela omogenea a tutti i livelli di decentramento produttivo. La responsabilità solidale del committente ha natura legale e di garanzia: sorge ex lege al verificarsi delle condizioni normative, indipendentemente da dolo o colpa, e non è esclusa dal rilascio di un DURC regolare. L’obbligazione del committente non configura contitolarità del debito contributivo, ma responsabilità di garanzia con conseguente diritto di regresso verso l’obbligato principale per l’intero importo pagato.
Il Fatto
Una società aveva impugnato due verbali ispettivi con cui l’Istituto previdenziale, ritenendola committente solidalmente responsabile ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, le aveva ingiunto il pagamento dei contributi non versati da due aziende subfornitrici nel settore delle confezioni. La società aveva dedotto, in particolare, che i rapporti intercorsi erano di subfornitura e non di appalto, che il DURC rilasciato aveva attestato la regolarità contributiva delle ditte e che nessuna responsabilità poteva esserle ascritta in assenza di colpa.
Il Tribunale aveva rigettato le domande e la Corte d’appello, riuniti i gravami, aveva confermato la decisione, affermando la responsabilità solidale della committente alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 2017 e ritenendo ininfluente la diligenza del suo operato. Avverso tale sentenza la società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto disatteso il primo motivo, con cui la ricorrente eccepiva l’inapplicabilità dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 al rapporto di subfornitura. Il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo interpretativo, confermato dalla Corte costituzionale n. 254 del 2017, secondo cui la responsabilità solidale del committente sorge tanto nell’appalto quanto nella subfornitura. La Consulta ha evidenziato che la ratio della norma — evitare che i meccanismi di decentramento vadano a danno dei lavoratori — non giustifica l’esclusione dei dipendenti del subfornitore dalla garanzia, atteso che la tutela del soggetto che assicura attività lavorativa indiretta deve estendersi a tutti i livelli del decentramento produttivo (Cass. n. 25172 del 2019; Cass. n. 6299 del 2020; Cass. n. 28528 del 2024). L’estensione è stata definita esito interpretativo costituzionalmente necessitato per scongiurare il contrasto con l’art. 3 Cost., risultando irragionevole privare i dipendenti del subfornitore di una garanzia riconosciuta a quelli dell’appaltatore.
La Corte ha rigettato anche l’assunto secondo cui l’estensione non sarebbe necessaria perché i lavoratori sarebbero comunque tutelati dall’automaticità delle prestazioni. L’interpretazione costituzionalmente conforme, ha precisato, prescinde dal livello di adeguatezza delle tutele assicurative e si correla all’esigenza di estendere a tutti i livelli di decentramento la medesima tutela legale dell’obbligazione contributiva.
Il secondo motivo, concernente l’idoneità del DURC a esonerare la committente da responsabilità, è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio: la natura oggettiva o “di posizione” della responsabilità del committente e la concreta mancanza di diligenza. Il ricorso, non avendo censurato la prima ratio decidendi, autonoma e assorbente, è stato ritenuto carente di interesse (Cass. n. 18641 del 2017). La Corte ha comunque ribadito che la responsabilità solidale ex art. 29 citato è di tipo legale, sorge indipendentemente da dolo o colpa al verificarsi delle condizioni normative, e il DURC non ha effetti liberatori (Cass. n. 24609 del 2023).
Il terzo motivo, sulla presunta estensione automatica dell’onere di richiedere il DURC alla subfornitura, è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito che l’obbligo di certificazione di regolarità contributiva, a pena di revoca dell’affidamento, riguarda esclusivamente il settore degli appalti pubblici, estraneo alla fattispecie (art. 2, comma 1, del d.l. n. 210 del 2002). L’estensione della responsabilità solidale è portato di un’interpretazione costituzionalmente adeguata della norma specifica di tutela, non di una generalizzata applicazione delle discipline dell’appalto.
Quanto alla dedotta “asimmetria” a vantaggio dell’ente previdenziale, la Suprema Corte ha precisato che l’obbligazione del committente configura una responsabilità di garanzia, non una contitolarità del debito contributivo: dopo aver pagato, il coobbligato può agire in regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l’intero importo versato (Cass. n. 16075 del 2024). La norma, ha concluso il Collegio, incentiva un utilizzo virtuoso dei contratti di decentramento, ponendo a carico del committente il rischio economico delle omissioni dell’imprenditore da lui scelto (Cass. n. 27382 del 2019).
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Nota della Redazione
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