Trattenuta 2,5% su retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di T.F.R. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19758 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro pubblico sull’80% della retribuzione dei dipendenti assoggettati al regime del T.F.R. è legittima. Essa non contrasta con l’art. 2120 cod. civ., perché la disciplina generale del trattamento di fine rapporto è integrata dalla legge speciale e dalle relative norme attuative contrattuali e regolamentari. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, legge n. 448 del 1998 è già stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale n. 213 del 2018, sicché la riduzione non viola gli artt. 3 e 36 Cost. Né essa ha natura tributaria e, quindi, non incide sull’art. 53 Cost. È inammissibile, per difetto di decisività, il motivo che censura l’omesso esame del fatto relativo alla mancata attuazione del recupero figurativo della retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente a tempo indeterminato dell’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, agisce in giudizio per accertare l’illegittimità della trattenuta del 2,5% applicata dal datore di lavoro sull’80% della propria retribuzione. La lavoratrice chiede la condanna del Ministero alla restituzione di quanto trattenuto, dopo che un decreto ingiuntivo era stato revocato in accoglimento dell’opposizione dell’Amministrazione.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, rigetta la domanda. La Corte d’Appello di Venezia conferma la decisione di primo grado. La lavoratrice propone allora ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui il Ministero resiste con controricorso. La difesa erariale ecceziona in via preliminare la tardività del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività. Il ricorso, notificato il 25.11.2019 contro una sentenza pubblicata il 23.5.2019, appare tardivo di due giorni rispetto al termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ. Il rilievo è però infondato: il 23.11.2019 era un sabato e il termine era perciò prorogato al lunedì successivo in forza dell’art. 155, comma 5, cod. proc. civ. La proroga, riferita al compimento degli atti processuali fuori udienza, si applica anche ai termini di notificazione.
Nel merito, il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2120 cod. civ., lamentando l’applicazione della trattenuta a una dipendente assoggettata ab origine al regime del T.F.R. e non a quello del T.F.S., e prospettando l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, legge n. 448 del 1998, che impone l’invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici.
La Corte richiama la Corte costituzionale n. 213 del 2018, che ha dichiarato non fondata la questione per violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Il principio dell’invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, garantisce la parità di trattamento in un disegno graduale di armonizzazione e non comprime il diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata, rilevando il trattamento complessivo e non la singola componente.
Nessun argomento favorevole alla tesi della ricorrente deriva dalla Corte costituzionale n. 223 del 2012, che ha dichiarato illegittimo l’art. 12, comma 10, d.l. n. 78 del 2010. Le fattispecie sono nettamente diverse: la prima riguardava dipendenti in regime di T.F.S., con sovrapposizione della rivalsa del 2,5% e dell’aliquota del 6,91%, mentre qui si tratta di una dipendente in regime di T.F.R. fin dall’assunzione, per la quale è venuta meno la rivalsa, essendo l’aliquota del 9,60% a carico esclusivo del datore di lavoro. La trattenuta trae origine dal combinato disposto dell’art. 2, commi 5, 6 e 7, legge n. 335 del 1995 e dell’art. 26, comma 19, legge n. 448 del 1998, ed ha la finalità di evitare disparità di trattamento tra dipendenti pubblici in regime di T.F.R. e di T.F.S.
Anche la questione riferita all’art. 53 Cost. resta sotto la soglia della non manifesta infondatezza: riconoscere natura tributaria alla riduzione negherebbe la funzione perequatrice della stessa. Esclusa l’illegittimità costituzionale della legge speciale, la censura di violazione dell’art. 2120 cod. civ. è infondata. Il secondo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile per difetto di decisività: un eventuale inadempimento del recupero figurativo non incide sulla legittimità della riduzione a monte. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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