Responsabilità precontrattuale della banca e ragionevole affidamento (Cass. civ. Sez. I n. 13569 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità precontrattuale la condotta della parte che, dopo aver condotto trattative giunte a uno stadio idoneo a ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, le interrompa senza giustificato motivo. La verifica della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito — trattative in corso, affidamento ragionevole, interruzione ingiustificata, assenza di fatti idonei a escludere l’affidamento — si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può tradursi in una rivalutazione delle risultanze istruttorie: la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta resta distinta dall’interpretazione della norma astratta. Il giudice civile può apprezzare discrezionalmente le prove ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., attribuendo valore preminente a taluni elementi ed escludendone implicitamente altri, con valutazione insindacabile se logicamente coerente.

Il Fatto

Il contribuente e la coerede avevano convenuto in giudizio la banca per ottenere la restituzione di somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e il risarcimento del danno per violazione dei doveri di buona fede durante le trattative per un contratto di finanziamento. Il progetto prevedeva l’acquisto di un terreno e la sua valorizzazione immobiliare, sostenibile solo con un mutuo di importo maggiore rispetto a quello poi effettivamente concesso. Il Tribunale di Milano aveva parzialmente accolto le domande, condannando la banca alla restituzione delle somme e al risarcimento dell’interesse negativo.

La Corte di Appello di Milano aveva accolto parzialmente il gravame, confermando solo la condanna alla restituzione e negando il risarcimento, per assenza di un affidamento ragionevole sulla conclusione del contratto. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il discrimine tra violazione di legge e erronea ricognizione della fattispecie concreta. Il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ricorre solo in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza di una norma, o di attribuzione ad essa di un significato inappropriato. Diversamente, la denuncia della ricostruzione del fatto in funzione delle risultanze di causa si colloca al di fuori dell’interpretazione della norma e non è deducibile come violazione di legge. Il discrimine è segnato dal fatto che solo la seconda censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Nel caso concreto, la doglianza non contesta il significato e la portata applicativa delle norme invocate (artt. 1337, 1175 e 1375 cod. civ.), bensì la concreta applicazione fattane dal giudice di merito. La censura delinea un alternativo percorso di valutazione degli elementi probatori, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ricorda che per configurare la responsabilità precontrattuale occorre che le trattative siano giunte a uno stadio idoneo a ingenerare il ragionevole affidamento, che siano state interrotte senza giustificato motivo e che non sussistano fatti idonei a escludere l’affidamento.

La Corte rileva inoltre che la banca, conclusa la propria valutazione economica, aveva ritenuto di erogare un finanziamento inferiore a quello richiesto: le parti non possono dolersi della mancata conclusione dell’accordo, ma di aver ricevuto una controproposta non corrispondente alle richieste. Quanto alla prova presuntiva, la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. è censurabile solo in caso di vizio di sussunzione, non quando le doglianze tendono a una rivalutazione del merito.

Nessun travisamento della prova è ravvisabile, poiché la Corte territoriale ha motivato in modo congruo ed esauriente sulle ragioni dell’esclusione della responsabilità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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