Decisione prima della scadenza dei termini conclusivi e nullità della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. III n. 17200 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello deliberata e redatta prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è nulla, stante la lesione ex se del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La parte che deduca tale nullità non deve indicare quali argomentazioni avrebbe potuto svolgere in vista di una diversa soluzione del merito. La violazione dei termini suddetti non richiede una preventiva deduzione del pregiudizio, perché il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa operano per tutto l’arco del processo.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4498/2021, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società di vendita di energia elettrica nei confronti di una società fornitrice, condannando l’opponente al pagamento dei conguagli per consumi elettrici. La sentenza era confermata dalla Corte d’appello di Milano.
La società soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi. Il primo addebitava alla Corte territoriale di avere deliberato e redatto la sentenza in un giorno coincidente con la scadenza dei termini per le difese conclusive, oltre all’omesso esame dei motivi di appello critici delle conclusioni del c.t.u.
La Motivazione della Corte
Il primo profilo di doglianza è fondato e assorbe gli altri motivi. È circostanza non contestata dalla controricorrente che la Corte d’appello abbia deliberato e redatto la sentenza il 26 settembre 2022, cioè il giorno in cui sarebbe scaduto il termine per il deposito della memoria di replica, se la sospensione feriale non avesse spostato i termini degli scritti difensivi finali.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 36596 del 25 novembre 2021: la parte che deduca la nullità della sentenza d’appello per non avere potuto esporre le proprie difese conclusive non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni avrebbe potuto addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito. La violazione consistente nell’avere deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per comparse conclusionali e memorie di replica, o senza attenderne la scadenza, comporta di per sé la nullità per impedimento alla possibilità dei difensori di svolgere con completezza il diritto di difesa.
Le Sezioni Unite hanno precisato che la nullità non è condizionata a ulteriori deduzioni o proving: le norme sui termini conclusivi, pur prive di esplicita sanzione, attuano un principio costituzionale, desumibile dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. Il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo tale principio, quale concretizzazione della garanzia del giusto processo.
La Corte esclude che il principio di ragionevole durata e di economia processuale possa giustificare l’elusione delle norme improntate al diritto di difesa e al contraddittorio. Il giudice non può trascurare, in nome di quei principi, le distinte norme processuali che realizzano gli altri valori del processo equo.
Ne deriva, in applicazione di tali principi, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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