Inammissibile il ricorso che invita la Cassazione a riesaminare il fatto (Cass. civ. Sez. I n. 17535 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non può essere impiegato per sollecitare un nuovo scrutinio della quaestio facti, mediante la rilettura della documentazione già versata nel giudizio di merito. Quando il provvedimento impugnato si fonda su due distinte rationes decidendi, l’inammissibilità del motivo che aggredisce la seconda consolida tale ragione decisoria e rende carente di interesse la parte a coltivare il motivo che censura la prima, giacché l’eventuale sua fondatezza non condurrebbe comunque all’accoglimento del ricorso. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel suo complesso.

Il Fatto

Una società cessionaria di crediti bancari propone opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall. avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva respinto la domanda di insinuazione al passivo, in chirografo, per il saldo negativo di un conto corrente maturato alla data di dichiarazione del fallimento.

Il Tribunale rigetta l’opposizione sulla base di due autonome ragioni: da un lato, la mancanza di data certa del contratto di conto corrente e la conseguente inopponibilità alla curatela ex art. 2704 cod. civ.; dall’altro, la mancata dimostrazione del quantum del credito, per non essere stata prodotta la serie integrale e continua degli estratti conto. La cessionaria ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta per primo il secondo motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 96-97 l. fall. per avere il Tribunale escluso il credito in ragione della mancata produzione integrale degli estratti conto. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché le doglianze sono rivolte a sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio già acquisito in sede di merito.

Sul punto il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge non può trasformarsi in uno scrutinio di fatto riservato al giudice di legittimità, citando Sez. I, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Sez. I, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 e Sez. I, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019. La rilettura della documentazione versata in atti esula dal perimetro del sindacato di legittimità.

La dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo consolida definitivamente la seconda ratio decidendi posta a fondamento del provvedimento impugnato. Su questa premessa si sviluppa la conseguenza processuale di maggior rilievo: poiché il rigetto dell’opposizione riposa anche sulla mancata prova del credito, l’eventuale fondatezza del primo motivo — concernente l’opponibilità del contratto — non determinerebbe comunque l’accoglimento del ricorso.

Ne consegue la carenza di interesse della ricorrente a coltivare il primo motivo, con declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso. Nessuna statuizione è resa sulle spese, stante la mancata difesa della curatela intimata.

La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Sez. Un. n. 23535 del 2019.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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