Revocazione per giudicato esterno non provato con attestazione di definitività (Cass. civ. Sez. I n. 13584 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma solo a condizione che la sua esistenza risulti dagli atti di causa. La parte che ne invochi l’accertamento ha l’onere di produrre la sentenza munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la decisione non è più soggetta a impugnazione. La mera allegazione del passaggio in giudicato non costituisce prova del fatto, né la mancata contestazione di controparte equivale ad ammissione della definitività. Ne consegue che la sentenza di appello che abbia deciso in difformità dal giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio è impugnabile con la revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ., quando il giudice del merito non abbia potuto rilevare d’ufficio quel giudicato per difetto della necessaria documentazione.
Il Fatto
Con sentenza del 26 gennaio 2016 la Corte di appello di Firenze confermò la pronuncia del Tribunale di Siena che aveva accolto la domanda di un soggetto e riconosciuto, in suo favore, il diritto di voto derivante dalla costituzione di pegno sul 51% del capitale di una società. Il ricorrente e la società impugnarono quella decisione per revocazione, sostenendo che essa contrastava con una sentenza emessa nel 2013 dal Tribunale di Siena tra le stesse parti, passata in giudicato, che aveva escluso l’esistenza del credito garantito dal pegno.
La Corte di appello respinse l’impugnazione, ritenendo irrilevante che il giudice della sentenza revocanda avesse affrontato espressamente la questione del giudicato: ciò che contava era che quella questione fosse entrata nella sua sfera di cognizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e accolti. La Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui, quando il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza non è eccepita, la sentenza di appello che se ne discosti è impugnabile con la revocazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 21493 del 2010 e confermato da pronunce successive.
La Corte territoriale non aveva dato atto della proposizione di un’eccezione di giudicato e aveva valorizzato un diverso profilo: l’essere la questione entrata nella sfera di cognizione del giudice. Il rilievo si fonda sul principio, pacifico, per cui il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, al pari di quello interno, onde il giudice è tenuto a pronunciarsi su di esso qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito.
Proprio tale regola, osserva la Corte, costituisce ostacolo alla tesi della Corte di appello. Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in quanto risulti dagli atti; la Corte territoriale non ha affermato che nel giudizio di merito sia stata offerta documentazione del passaggio in giudicato della sentenza del 2013. Il ricorrente ha anzi rilevato di aver prodotto quella sentenza priva dell’attestato di definitività, allegazione non smentita dal controricorrente.
La deduzione del controricorrente, secondo cui la controparte avrebbe allegato il giudicato nella comparsa conclusionale, non è decisiva: la mera allegazione di un fatto non assurge a prova del medesimo, e alla non contestazione del giudicato non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione. Resta fermo l’onere di produrre la pronuncia munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.
La Corte esclude, infine, che il giudice della revocazione abbia comunque esaminato il dictum della sentenza del 2013: la sentenza impugnata è sul punto silente e non indica alcun elemento rivelatore di un tale scrutinio. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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