Delegazione e accollo non prospettabili per la prima volta in cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 13582 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non possono prospettarsi questioni di diritto nuove, che postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Chi deduce la delegazione cumulativa ex art. 1268 cod. civ. o l’accollo non liberatorio ex art. 1273 cod. civ. deve allegarne la rituale proposizione nei gradi di merito e indicare, in forza del principio di autosufficienza, lo specifico atto in cui ciò è avvenuto. Le censure che investano questioni non riscontrate nel dictum impugnato e implicanti riscontri in fatto sono inammissibili. Il controricorso notificato e depositato oltre i termini dell’art. 370 cod. proc. civ. è inammissibile e la costituzione del resistente è tamquam non esset.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani aveva ottenuto, in prime cure, un decreto ingiuntivo nei confronti di una società consortile per il corrispettivo del conferimento nell’impianto di produzione CDR. L’opposizione della debitrice veniva accolta solo in parte; la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma, rigettava integralmente la domanda dell’affidataria.
La Corte distrettuale riteneva che l’obbligo di corrispondere la tariffa non trovasse fondamento in un rapporto diretto tra le due società. Il contratto di servizio era intercorso tra il Commissario di Governo e l’affidataria; l’ordinanza commissariale spiegava i suoi effetti autoritativi solo verso i Comuni e i soggetti affidatari della gestione dei rifiuti. Il diritto al pagamento sussisteva verso il Commissario e non verso chi aveva conferito i rifiuti. La società incorporante l’affidataria ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione del combinato disposto dell’art. 5 legge n. 225/1992, dell’ordinanza commissariale n. 396/2002 e degli artt. 1173 e 1268 cod. civ., in subordine dell’art. 1273 cod. civ. Sostiene che l’ordinanza, imponendo ai soggetti affidatari di corrispondere la tariffa all’affidataria, avrebbe dato luogo a una delegazione cumulativa, con assunzione ex lege dell’obbligo da parte della delegata, o comunque a un accollo non liberatorio.
Un duplice rilievo preliminare investe la costituzione della controricorrente. Il controricorso risulta depositato, e non notificato, in data 6.7.2023, ben oltre il termine dell’art. 370 cod. proc. civ., applicabile nella formulazione antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022. La Corte richiama il proprio insegnamento secondo cui il controricorso tardivo è inammissibile e la costituzione del resistente va considerata tamquam non esset.
Nel merito, il motivo è inammissibile. Le questioni veicolate — la supposta delegazione cumulativa e l’asserito accollo non liberatorio — implicano senza dubbio la necessità di riscontri in fatto e non trovano alcun riflesso nel tenore della sentenza impugnata. La ricorrente non ha dato conto in modo specifico e autosufficiente della rituale proposizione di tali questioni nei gradi di merito, come impone il principio di autosufficienza.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello. L’incarico delegatorio non richiede il consenso del delegatario, ma postula il riscontro in fatto del concorso del consenso della pretesa delegata. L’accollo consiste nell’assunzione di un debito altrui mediante convenzione tra debitore e terzo, e anch’esso postula il consenso dell’accollato. Il carattere cogente dell’ordinanza, la missiva e il versamento di un acconto durante il giudizio hanno tutti analoga valenza in fatto. Non può quindi ricevere seguito l’assunto che i fatti siano rimasti immutati e che si prospetti solo la loro qualificazione giuridica.
Nonostante la declaratoria di inammissibilità, nessuna statuizione è pronunciata sulle spese, proprio in ragione dell’inefficacia della costituzione della controricorrente. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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