Sospensione e riavvio del procedimento disciplinare dopo il processo penale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7267 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 conferisce alla pubblica amministrazione un’ampia facoltà discrezionale di scelta tra la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale per i medesimi fatti e la sospensione del procedimento stesso. La pendenza del processo penale presuppone e dimostra che sono in corso accertamenti sui fatti oggetto della contestazione disciplinare, sì che la scelta di sospendere risulta quasi insindacabile. Il termine perentorio di sessanta giorni per la riattivazione decorre solo dall’effettiva comunicazione della sentenza penale da parte della cancelleria del giudice, non dal mero deposito né dalla scadenza del termine assegnato alla cancelleria dall’art. 154-ter disp. att. c.p.p.. Non è applicabile al procedimento disciplinare l’art. 51 c.p.c., perché il principio di terzietà postula solo la distinzione organizzativa tra ufficio procedimenti disciplinari e struttura di appartenenza dell’incolpato.
Il Fatto
Un dipendente del Comune di Luino è stato licenziato nell’aprile 2019 all’esito di un procedimento disciplinare, sospeso in pendenza di un processo penale per il reato di abuso d’ufficio e riavviato dopo che la condanna era divenuta irrevocabile. L’illecito era stato commesso in violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c., nell’esercizio delle funzioni di giudice onorario.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento davanti al Tribunale di Varese, che ha respinto la domanda. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, tutti per violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Il Comune ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi relativi allo svolgimento del procedimento disciplinare. Sul primo, ritiene infondata la censura di illegittima sospensione: l’art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 delinea un’ipotesi di ampia discrezionalità dell’amministrazione, orientata tanto all’interesse dell’ente a recepire le prove del processo penale quanto a quello del lavoratore di beneficiare di un’eventuale assoluzione.
Sul secondo motivo, concernente il termine perentorio di riattivazione, la Corte condivide l’approdo della Corte territoriale: il dies a quo va ancorato a un evento certo, ossia la comunicazione della cancelleria. La modifica del testo del comma 4 introdotta dal d.lgs. n. 75 del 2017 ha valenza solo interpretativa, senza efficacia retroattiva. È irrazionale far decorrere un termine perentorio fissato per l’amministrazione datrice di lavoro dalla scadenza di un termine assegnato ad altra amministrazione.
Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che la contestazione disciplinare deve contenere le indicazioni necessarie a individuare la condotta addebitata. L’accertamento della specificità, riservato al giudice di merito, non obbedisce ai rigidi canoni dell’accusa penale. Il contegno dell’incolpato che si sia compiutamente difeso è valutato come verifica dell’efficacia della contestazione, non come presunzione ex art. 2729 c.c.
Sul quarto motivo, la Corte dichiara il mezzo inammissibile: l’art. 51 c.p.c. non è applicabile al procedimento disciplinare, regolato dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Il principio di terzietà non si confonde con l’imparzialità dell’organo giudicante, poiché il giudizio disciplinare è condotto dal datore di lavoro, parte del rapporto.
Sui motivi quinto, sesto e settimo, la Corte ritiene legittimo il licenziamento. Il comportamento illecito, pur non essendo inadempimento della prestazione principale, non è extralavorativo, perché commesso in danno del Comune nell’abusivo esercizio di una pubblica funzione. La Corte d’Appello ha svolto un’autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale ai fini della verifica della giusta causa ex art. 2119 c.c. e della proporzionalità della sanzione espulsiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.