Inammissibile il ricorso tardivo nel rito lavoro senza sospensione feriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13683 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie di lavoro e previdenza la sospensione feriale dei termini processuali non trova applicazione, neppure nel giudizio di legittimità. Il termine per l’impugnazione della sentenza di appello resta pertanto quello ordinario e decorre dalla pubblicazione della sentenza, senza interruzioni. Ne consegue che il ricorso per cassazione notificato dopo la scadenza di tale termine è inammissibile. La regola vale anche quando il giudizio di primo grado sia stato instaurato dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, che ha sostituito il termine annuale con quello semestrale. La dichiarazione di inammissibilità travolge ogni motivo di impugnazione, che resta assorbito.

Il Fatto

Un dipendente conveniva in giudizio il proprio Comune datore di lavoro, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dopo il superamento del limite di trentasei mesi e il riconoscimento delle relative conseguenze economiche. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma, dichiarava illegittimo il termine e condannava l’ente al risarcimento del danno.

Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione. Il lavoratore resisteva con controricorso e il Procuratore Generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso per tardività.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della tempestività dell’impugnazione. Poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2014, dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2009, trova applicazione il termine semestrale di impugnazione in luogo dell’originario termine annuale. Sul punto la Corte richiama la propria costante giurisprudenza, citando Cass. n. 15741 del 2013, Cass. n. 19969 del 2015 e Cass. n. 19979 del 2018.

La sentenza di appello risulta pubblicata il 30 luglio 2018. Il termine per l’impugnazione veniva quindi a scadere il 30 gennaio 2019, senza che potesse operare la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Trattandosi di procedimento in materia di lavoro, infatti, non si applica la legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, nella versione ratione temporis applicabile, come modificata dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. in l. n. 162 del 2014.

Il principio è ribadito dalla Corte con esplicito richiamo ai propri precedenti: la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione (Cass. n. 5015 del 2002, Cass. n. 20732 del 2004, Sezioni Unite n. 749 del 2007).

Nel caso concreto il ricorso è stato notificato il 26 febbraio 2019, oltre la scadenza del 30 gennaio 2019. La Corte dichiara pertanto l’inammissibilità dell’impugnazione e, di seguito, regola le spese secondo soccombenza. Dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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