Distacco di personale e deducibilità dei costi nel gruppo societario (Cass. civ. Sez. V n. 16015 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dalla società controllante per la retribuzione di personale distaccato da una società controllata presuppone la prova dell’interesse produttivo del distaccante, requisito indispensabile ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003; non è sufficiente che il distacco trovi giustificazione nel mero interesse del gruppo societario. Il giudice di merito che, con motivazione logica e adeguata, abbia ritenuto la ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria più attendibile, esprime un apprezzamento discrezionale sottratto al sindacato di legittimità. Nessuna norma impone all’Amministrazione di qualificare espressamente l’avviso di accertamento secondo la categoria dogmatica (analitico, analitico induttivo, analitico presuntivo, sintetico) dello strumento utilizzato: rilevano la sua fondatezza e la sua chiara intellegibilità.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica fiscale, accertava il maggior reddito conseguito nell’anno 2008 dalla società contribuente, disconoscendo la deducibilità di costi diversi mediante cinque rilievi, e le notificava un avviso di accertamento ai fini Ires ed Irap. Tra i rilievi assumeva rilievo, per quanto qui interessa, il riaddebito alla controllante dei costi sostenuti per la retribuzione di tre unità di personale formalmente dipendenti di una società controllata al 99% e distaccate presso la controllante stessa.

La contribuente impugnava l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso annullando l’atto in relazione a questo rilievo. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria e rigettava l’appello incidentale della società. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, entrambi introdotti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte riformula anzitutto la natura delle censure: i due motivi, pur dichiaratamente proposti per vizio di motivazione, mescolano in realtà questioni di fatto e questioni di diritto, sollecitando una rivisitazione dell’intera vicenda processuale. Essi risultano perciò inammissibili nella parte in cui non muovono specifiche censure alla sentenza impugnata.

Sul primo motivo, la Corte richiama la consolidata distinzione tra accertamento del fatto e sindacato di legittimità. Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili e non deve dar conto di tutte le allegazioni e di tutte le prove, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata. Richiamando Cass. sez. V n. 29730 del 2020 e Cass. sez. II n. 20553 del 2021, la Corte ribadisce che la valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è attività riservata all’apprezzamento del giudice di merito e che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non consente di contrapporre a quella valutazione una diversa lettura delle risultanze processuali.

Nel merito, la CTR aveva ritenuto non provato l’interesse produttivo della controllata al distacco, presupposto richiesto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, osservando che la distaccante era una società neocostituita, priva di sede propria, non operativa nell’anno e chiusasi in perdita, i cui unici elementi positivi erano costituiti proprio dal riaddebito dei costi del personale alla controllante. La Corte rileva che la contribuente, pur sostenendo che l’interesse del distaccante possa coincidere con quello del gruppo, non illustra come abbia provato tale circostanza nei gradi di merito, né come abbia dimostrato che le tre unità avessero prestato servizio presso la controllante e nell’interesse di questa.

Di fronte alla motivazione della CTR, è onere del ricorrente dimostrare in cosa il giudice d’appello abbia errato: la mera proposta di una diversa analisi del materiale probatorio non è scrutinabile in sede di legittimità. Il primo motivo, nella parte ammissibile, è quindi infondato e va respinto.

Sul secondo motivo, concernente la mancata indicazione della natura — analitica o analitico induttiva — dell’accertamento compiuto ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, la Corte è netta: nessuna norma impone all’Amministrazione di iscrivere l’atto impositivo in una determinata categoria dogmatica. Ciò che rileva è che l’accertamento sia fondato e chiaramente intellegibile. La ricorrente, inoltre, non indica come abbia tempestivamente proposto la censura nei gradi di merito né in qual modo il proprio diritto di difesa sia rimasto concretamente limitato. Anche il secondo motivo è pertanto respinto, con conseguente rigetto integrale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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