Imposta pubblicità, termine di decadenza per l’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 32102 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta sulla pubblicità, l’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 impone la notifica dell’avviso di accertamento a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. In presenza di una modifica della pubblicità che comporti nuova imposizione, il dies a quo del termine non coincide con l’anno della dichiarazione originaria, bensì con l’anno in cui il maggior tributo avrebbe dovuto essere pagato, individuato in relazione al periodo d’imposta cui l’accertamento si riferisce. L’obbligo di motivazione dell’avviso può ritenersi adempiuto, anche con riguardo alle risultanze di accessi e verifiche, quando l’atto rechi l’indicazione del criterio astratto della pretesa e delle specificazioni necessarie a rendere comprensibili i presupposti di fatto, restando la prova di questi ultimi riservata alla successiva fase contenziosa.

Il Fatto

Un Comune notificava a una società un avviso di accertamento per omesso pagamento dell’imposta sulla pubblicità dovuta per l’anno 2013, oltre sanzioni e interessi. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello della contribuente, confermando la legittimità dell’imposizione.

La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi: l’omessa motivazione della sentenza sul travisamento e sul difetto di istruttoria in ordine alla rettifica di superficie e categorie degli impianti, e l’omesso esame della censura sulla decadenza del potere impositivo. Il Comune rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che i giudici d’appello non avessero esaminato le censure sulla rettifica di superficie e categorie degli impianti e sull’assenza di sopralluoghi. La Corte osserva che, per costante giurisprudenza, il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi del proprio convincimento o li indichi senza approfondita disamina. Nel caso, la sentenza impugnata esplicita in modo sufficiente la ratio decidendi, tanto che la stessa contribuente ha potuto censurare in subordine gli errori di diritto.

La Corte di giustizia tributaria aveva respinto il gravame rilevando che la dichiarazione era stata presentata correttamente, ma che i pagamenti non coprivano l’importo dovuto in coerenza con tipologia, dimensione e ubicazione degli impianti autorizzati, elementi analiticamente indicati nell’avviso. Il Comune aveva quindi legittimamente proceduto alla rettifica della dichiarazione, non essendo necessaria alcuna previa attività istruttoria, essendo sufficiente un riscontro documentale sulla misura del versamento rispetto a quanto dovuto in base ai mezzi autorizzati.

Il secondo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’omesso esame della censura sulla decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006: la dichiarazione relativa al 2013, presentata il 28.12.2012, avrebbe imposto la notifica entro il 31.12.2017, mentre l’avviso era stato notificato il 6.6.2018. La Corte richiama il principio secondo cui, in presenza di omessa pronuncia su un motivo d’appello, può omettere la cassazione con rinvio e decidere il merito qualora la questione di diritto risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Nel merito, l’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 fissa la notifica a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Quanto all’imposta sulla pubblicità, il d.lgs. n. 507/1993 prevede la dichiarazione preventiva e, in caso di variazione con nuova imposizione, una nuova dichiarazione, fermo restando che la pubblicità si intende prorogata con il pagamento dell’imposta entro il 31 gennaio. Poiché nella specie si trattava di modifica e il pagamento fu effettuato entro gennaio 2013, il dies a quo del quinquennio era l’anno successivo a quello oggetto di accertamento: il termine scadeva il 31.12.2018 e la notifica del 6.6.2018 era tempestiva. Il ricorso è integralmente respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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