Accertamento in concreto del rapporto di piccola colonia ai fini previdenziali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13819 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola, il giudice non può esaurire la propria indagine sulla validità civilistica del contratto di piccola colonia, limitandosi a rilevare la nullità derivante dalla violazione del divieto di subaffitto. Egli deve accertare in concreto la sussistenza, la durata e la natura del rapporto di piccola colonia, valutandone gli elementi costitutivi nella prospettiva previdenziale che connota la domanda. La violazione del divieto di subaffitto, sancito dall’art. 21 della legge n. 203 del 1982, non è decisiva quando si controverte sull’esistenza del rapporto lavorativo e sui connessi diritti previdenziali. Al rapporto associativo di piccola colonia non si attaglia, in ogni caso, l’inquadramento come mero subaffitto.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli per l’anno 2014, per un totale di 107 giornate, allegando l’instaurazione di un rapporto di piccola colonia e lo svolgimento di un’attività di coltivazione, equiparata ai fini previdenziali al lavoro di bracciante. La domanda, volta a conseguire l’indennità di disoccupazione, è stata respinta in primo grado e la pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Salerno con la sentenza n. 497 del 2018.

Il giudice d’appello ha fondato il rigetto sulla violazione del divieto di subaffitto, qualificando la nullità come assoluta e insanabile e reputando tale rilievo dirimente. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, per l’inscindibile connessione che li unisce, e ne ravvisa l’ammissibilità. Il ricorso ragguaglia puntualmente sugli antecedenti di fatto rilevanti e consente l’inquadramento delle censure senza attingere a fonti estranee all’atto d’impugnazione; deve pertanto essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità fondata sul difetto di autosufficienza.

Nel merito, i motivi interpellano la Corte su una questione eminentemente giuridica e si rivelano fondati. La sentenza impugnata si incentra in via esclusiva sul dato della violazione del divieto di subaffitto, senza svolgere alcun accertamento sull’effettività del rapporto di piccola colonia, specificamente dedotto a sostegno della domanda.

La carenza si apprezza sotto un duplice, concorrente, profilo. Anzitutto, la violazione del divieto di subaffitto non è decisiva ai fini dell’accertamento dei diritti dedotti in causa, poiché in questa sede non si controverte sulla validità del contratto sul versante squisitamente civilistico: riveste rilievo cruciale la valutazione della sussistenza, della durata e della natura del rapporto di piccola colonia, che deve essere condotta iuxta propria principia, nella prospettiva previdenziale delineata dalle domande del lavoratore e dalle difese dell’Istituto.

In secondo luogo, al più complesso rapporto associativo, assoggettato dalla legge n. 203 del 1982 a rigorosi e specifici presupposti di validità, non si attaglia l’inquadramento della fattispecie come mero subaffitto, riconducendola a una disciplina che, peraltro, legittima il solo locatore a dedurre la violazione del relativo divieto, ai sensi dell’art. 21, secondo comma, della legge n. 203 del 1982.

Polarizzando l’attenzione sul dato puro e semplice della nullità conseguente alla violazione del divieto di subaffitto e omettendo l’indispensabile indagine sul reale atteggiarsi del rapporto sotteso alle pretese azionate, la decisione territoriale presta il fianco alle critiche del ricorrente. Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, che sottende questioni consequenziali all’accertamento del rapporto e ai suoi requisiti di liceità. La Corte accoglie pertanto il ricorso per quanto di ragione e cassa la sentenza, rinviando alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui domanda di valutare la sussistenza, l’effettività e la conformità al paradigma normativo del rapporto, ponderando anche i requisiti dell’insufficiente redditività così come tipizzati dall’art. 31 della legge n. 203 del 1982.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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