Disoccupazione agricola, procedimento ricognitivo e onere probatorio del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13818 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di disoccupazione agricola, gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche, che nascono ex lege al verificarsi dei requisiti previsti dall’ordinamento, sono sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, poiché il procedimento amministrativo assume funzione meramente ricognitiva. L’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli assolve a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo, disconosca il rapporto di lavoro esercitando la facoltà fondata sull’art. 9 del decreto legislativo n. 375 del 1993. In tal caso grava sul lavoratore l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni correlato diritto previdenziale. La cancellazione dall’elenco costituisce atto meramente consequenziale al disconoscimento.

Il Fatto

La ricorrente chiedeva l’accredito di 101 giornate lavorative per l’anno 2007, a seguito della cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1746 del 2018, aveva respinto il gravame.

La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, contestando l’inapplicabilità dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi alla materia previdenziale agricola, l’omesso esame di fatti decisivi, la violazione dei limiti all’autotutela e l’errata distribuzione degli oneri probatori. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, che muovono dalla comune premessa dell’applicabilità della legge n. 241 del 1990 alla materia della disoccupazione agricola. Il Collegio richiama la recente pronuncia della Sezione lavoro n. 34482 del 2023, secondo cui, vertendosi in materia di obbligazioni di natura pubblica che nascono ex lege, la funzione del procedimento è di natura meramente ricognitiva. Ne deriva che l’ente previdenziale può sempre prendere una diversa posizione sul contenuto dell’obbligazione, anche in giudizio, senza essere vincolato agli atti emessi in precedenza, essendo vincolato soltanto alla legge del rapporto.

Da tale premessa discende che gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale sono sottratti all’obbligo di motivazione. L’assicurato non può fondare la pretesa di pagamento su una carente motivazione del provvedimento di diniego, potendo semmai far valere il diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionati dal comportamento dell’ente. La Corte richiama sul punto una linea consolidata di precedenti, risalente a Cass. n. 2804 del 2003 e confermata dalle successive Cass. nn. 9986 del 2009, 20604 del 2014, 31954 del 2019 e 3556 del 2023.

Il punto nodale è, dunque, la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa. Tale dimostrazione, non offerta in modo persuasivo, non può essere surrogata dall’inosservanza delle regole sul procedimento. La Corte ritiene conforme a diritto la sentenza impugnata, che ha negato l’applicabilità della legge n. 241 del 1990.

Quanto alla quarta doglianza, il Collegio ribadisce che l’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno quando l’INPS, a seguito di controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro. In tal caso il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto, come affermato da Cass. n. 12001 del 2018 e, da ultimo, da Cass. n. 3556 del 2023, secondo cui la cancellazione va considerata atto meramente consequenziale al disconoscimento.

Il ricorso è nel complesso respinto. La Corte condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori. Rileva inoltre la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, escludendo l’applicabilità del regime di esenzione delle spese previsto dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., espressione di uno ius singulare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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