Rito cartolare emergenziale e notifica dell’ordinanza ingiunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11920 del 06.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito cartolare emergenziale di cui all’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020, il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio è equivalente alla lettura in udienza; la norma si applica a tutte le udienze civili, comprese le controversie di lavoro. Il ricorrente che deduca in sede di legittimità una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non trattata nella sentenza impugnata ha l’onere di allegare di averla dedotta nel merito e di indicare l’atto in cui lo abbia fatto. È inammissibile il motivo che non riporti il contenuto dei documenti su cui si fonda e che invochi il vizio di motivazione secondo una formulazione non più vigente, trascurando la preclusione della doppia conforme.
Il Fatto
Una società di trasporti era stata destinataria di un’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro per aver assunto un dipendente senza la dovuta comunicazione al Centro per l’impiego. La società aveva proposto opposizione davanti al giudice del lavoro, che l’aveva respinta; la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado.
La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione, sulla nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza e sul vizio di motivazione. L’amministrazione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto, per ragioni di priorità logico-giuridica, il motivo relativo alla mancata lettura del dispositivo in udienza, ritenendolo infondato. Osserva che la disciplina emergenziale dell’art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 sostituisce l’udienza in presenza con l’udienza cartolare e trova applicazione in tutte le controversie civili, comprese quelle di lavoro, come già affermato dalla Cass. n. 13176 del 2024.
Ne deriva che il deposito telematico del dispositivo a seguito della camera di consiglio equivale alla lettura in udienza, secondo il principio enunciato dalla Cass. n. 32358 del 2023. La censura sulla nullità della sentenza di primo grado risulta pertanto priva di fondamento.
Il primo motivo, relativo alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, è dichiarato inammissibile per concorrenti profili. Sotto il primo profilo, la questione non era stata trattata nella sentenza impugnata: il ricorrente che proponga in legittimità una questione implicante un accertamento di fatto ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione nel merito e di indicare l’atto in cui lo abbia fatto, per consentire alla Corte il controllo ex actis. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 2399 del 2014 e la più recente Cass. n. 18018 del 2024.
Sotto il secondo profilo, il motivo non riporta il contenuto dei documenti posti a fondamento della censura, in violazione del canone della specifica indicazione dei documenti previsto dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., non specificando se nella relata di notificazione fossero indicate le generalità o il recapito del legale rappresentante della società (cfr. Cass. n. 6654 del 2018).
Il terzo motivo è parimenti inammissibile: oltre a invocare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. secondo una formulazione non più vigente, trascura la preclusione derivante dalla doppia conforme e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sulla tardività dell’opposizione e non sulla valutazione delle prove. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e con la dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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