L’estratto di ruolo non è impugnabile se la cartella è stata regolarmente notificata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5143 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’estratto di ruolo ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’interesse ad agire sussiste solo quando il debitore non abbia avuto conoscenza della cartella di pagamento a causa della invalidità della notifica. La richiesta di rateizzazione del debito, facendo ritenere conosciute le cartelle che ne costituiscono l’oggetto, vale di norma quale atto interruttivo della prescrizione, precludendo al contribuente di eccepire la mancata conoscenza dei titoli esecutivi e degli atti impositivi presupposti. L’agente della riscossione che produca in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella impone al contribuente, ai sensi dell’art. 2719 c.c., l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente un generico disconoscimento. L’utilizzo di un indirizzo PEC del mittente non risultante nei pubblici elenchi non determina la nullità della notifica se il destinatario ha potuto svolgere compiutamente le proprie difese.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva opposizione avverso gli estratti di ruolo e numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito per contributi previdenziali e premi assicurativi, eccependo l’intervenuta prescrizione dei crediti. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, avendo l’ente impositore dimostrato l’avvenuta notifica dei titoli. La Corte d’appello, pur riformando implicitamente la statuizione sull’inammissibilità, rigettava il gravame nel merito, ritenendo infondate le eccezioni relative ai vizi della notifica e alla valenza probatoria dei documenti prodotti in copia, nonché alla rilevanza delle istanze di rateazione sul piano interruttivo della prescrizione.
Avverso la sentenza della Corte territoriale la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, resistiti dagli enti impositori.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la sentenza d’appello, procedendo all’esame dei motivi di gravame, ha sostanzialmente riconosciuto la sussistenza dell’interesse ad agire in capo alla società. Tale statuizione, non impugnata dalla contribuente né contestata dalle controparti, ha formato giudicato interno ed è sottratta a rivalutazione in sede di legittimità, anche alla luce dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass. n. 4448/2023).
Nel merito, la Corte ha giudicato infondato il primo motivo, relativo alla nullità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per essersi avvalsa di un avvocato del libero foro. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 30008/2019 e la successiva pronuncia n. 28199/2024, ha ribadito che la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro non richiede allegazione né prova dei relativi presupposti normativi, né l’adozione di una delibera o di altre formalità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla documentazione prodotta in fotocopia. In applicazione dell’art. 2719 c.c. e del costante orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 16557/2019, Cass. n. 26200/2024, Cass. n. 134/2025), il disconoscimento della conformità delle copie deve essere chiaro e circostanziato, con indicazione specifica delle difformità rispetto all’originale: un mero disconoscimento generico non impedisce l’utilizzabilità dei documenti. In materia di notifica, la produzione della copia fotostatica della relata con il numero identificativo della cartella impone al contribuente l’onere di specificare le ragioni della difformità (cfr. Cass. n. 8604/2025).
Il terzo motivo è stato respinto: la consegna del plico a persona diversa dal destinatario ma presso il luogo di destinazione non richiede la cosiddetta lettera informativa. L’attestazione del messo notificatore sulla consegna a soggetto qualificatosi come addetto alla ricezione è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, mentre le notizie apprese dal pubblico ufficiale sono coperte da presunzione iuris tantum. Quanto alla notifica a mezzo PEC da indirizzo non istituzionale, la Corte ha escluso la nullità in assenza di pregiudizio al diritto di difesa (cfr. Sezioni Unite n. 15979/2022 e Cass. n. 18684/2023). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica allegazione del motivo di appello asseritamente non esaminato.
In ordine al quinto e al sesto motivo, la Corte ha affermato che l’istanza di rateizzazione, presupponendo la conoscenza delle cartelle, configura atto interruttivo della prescrizione e preclude al contribuente di eccepire la mancata notifica (cfr. Cass. n. 3414/2024). La doglianza sulla motivazione è stata ritenuta infondata, non vertendosi in materia di prescrizione decennale ma di rinnovo del termine quinquennale ex art. 2945 c.c. Il ricorso è stato pertanto complessivamente respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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