Imposta di registro complementare: responsabilità del notaio rogante e giudicato interno (Cass. civ. Sez. V n. 13894 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del notaio rogante, quale soggetto obbligato in solido al pagamento dell’imposta di registro, non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive, ma resta limitata alla sola imposta principale applicata al momento della registrazione. L’art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 impedisce di emettere l’avviso di liquidazione nei confronti del pubblico ufficiale per la maggiore imposta accertata in via sostanziale. La legittimazione ad causam, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, è verificabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno: se la relativa eccezione è stata respinta in primo grado e non è stata riproposta in appello, la sua rilevazione officiosa integra violazione del giudicato.
Il Fatto
Un notaio rogante aveva registrato un atto di cessione di crediti ipotecari in sofferenza tra una banca e una società, invocando l’esenzione di imposta prevista dall’art. 15 e seguenti del d.P.R. n. 601/1973. L’Amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle sanzioni, notificato al solo notaio, con richiesta dello 0,50% dell’importo del credito, oltre all’imposta di bollo.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della società cessionaria e del notaio, annullando l’atto. La Commissione tributaria regionale, in riforma, ha accolto l’appello dell’Ufficio, dichiarando inammissibile la costituzione in giudizio della cessionaria per difetto di legittimazione, e ritenendo legittimo l’avviso nel merito, per essere l’atto escluso dall’ambito applicativo della norma agevolativa. La società e il notaio hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta congiuntamente i primi due motivi. Quanto all’eccezione di giudicato interno, la sentenza di prime cure aveva respinto espressamente l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio e tale censura non è stata riproposta in appello. La Commissione tributaria regionale ha quindi violato il principio di giudicato interno, che opera come limite alla rilevazione d’ufficio delle questioni.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la legitimatio ad causam, ricollegandosi all’art. 81 cod. proc. civ., comporta la verifica d’ufficio, in via preliminare al merito, della coincidenza tra le parti e i soggetti destinatari degli effetti della pronuncia, con l’unico limite del giudicato interno. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame del secondo, che mirava alla medesima statuizione sotto il diverso profilo della legittimazione del coobbligato, questione sulla quale la giurisprudenza ammette comunque l’impugnazione dell’avviso da parte dei contraenti.
Sul terzo motivo la Corte ricostruisce il sistema. L’art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986 stabilisce che la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive. L’art. 42 del medesimo testo unico distingue l’imposta principale, quella applicata al momento della registrazione o richiesta per correggere errori di autoliquidazione, dalla suppletiva, diretta a correggere errori dell’ufficio, e dalla complementare, applicata in ogni altro caso.
Richiamando un proprio precedente, la Corte ribadisce che la natura complementare dell’imposta richiesta non consentiva di emettere l’avviso nei confronti del notaio rogante: pur essendo egli obbligato in solido per l’imposta principale, la sua responsabilità non si estende, per espressa previsione normativa, al pagamento delle imposte complementari e suppletive di registro. Il collegio condivide l’orientamento e non ravvisa ragioni per discostarsene.
L’accoglimento del primo e del terzo motivo assorbe gli altri. La Corte cassa con rinvio al giudice di appello, in diversa composizione, perché provveda anche nei confronti della cessionaria e sulle spese, alla luce del principio per cui il regime di responsabilità solidale del notaio opera per la sola imposta principale.
Nota della Redazione
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