Nota di trascrizione non prova la proprietà nell’azione di rivendicazione (Cass. civ. Sez. II n. 13895 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di rivendicazione l’attore è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente, e a tal fine non è sufficiente la mera produzione della nota di trascrizione. Questa, al pari delle risultanze catastali, non costituisce né atto di parte né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma è solo uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento. La trascrizione è piuttosto finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare, sicché resta estranea alla prova del diritto di proprietà. Il giudice d’appello che, sulla base di un apprezzamento di fatto insindacabile, nega la prova dominicale in capo all’attore, non incorre in alcun vizio di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, assumendo di avere subito lo spoglio di un fondo, ha agito in primo grado, insieme ad altro soggetto, per far dichiarare la proprietà del terreno, la nullità e l’inefficacia dell’atto con cui la convenuta aveva trasferito il bene alla figlia, la condanna delle convenute al rilascio e il risarcimento del danno. Il Tribunale, deferito giuramento suppletorio alla parte attrice, ha accolto le domande e ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di trasferimento.
La Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’appello principale delle convenute, ha ribaltato la decisione, rigettando le domande degli attori sul rilievo che la nota di trascrizione prodotta non costituiva prova idonea del diritto di proprietà. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il percorso argomentativo della Corte ruota attorno all’onere probatorio gravante sull’attore in azione di rivendicazione. Il giudice di legittimità richiama il costante indirizzo nomofilattico secondo cui la nota di trascrizione non è atto di parte né valida fonte di prova del contenuto del titolo cui si riferisce. Essa è soltanto uno degli elementi che il giudice può valutare, essendo la trascrizione finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare.
Sul primo motivo, che lamentava l’omessa spiegazione del valore probatorio della nota di trascrizione, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha invece espressamente affermato che tale nota non costituisce prova idonea del diritto di proprietà. Il motivo è quindi infondato, al pari del secondo, con cui si contestava la novità del rilievo critico delle appellanti: il controricorso riproduce il passo della comparsa di costituzione in primo grado, dal quale emerge che la pretesa dominicale era stata contestata fin dall’origine.
Anche il terzo motivo, incentrato sull’asserito giudicato interno formatosi sull’ordinanza ammissiva del giuramento, è infondato: le convenute, soccombenti in primo grado, hanno impugnato la sentenza, sicché su tale snodo non è intervenuto alcun giudicato. Quanto al quarto e al sesto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ribadisce che il giuramento suppletorio ha riguardato un aspetto marginale, ossia la conformità all’originale della copia della nota. Il giudice d’appello, con apprezzamento di fatto insindacabile e motivazione congrua, ha negato che gli attori abbiano provato la proprietà del bene.
Il quinto motivo, che censurava la qualificazione della domanda come rivendicazione anziché come regolamento di confini, è respinto: la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli, mentre nel regolamento di confini il conflitto è tra fondi. Il settimo motivo, infine, è dichiarato inammissibile, poiché la censura è estranea al vizio di omesso esame di un fatto decisivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., che richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e del quando della sua discussione e della sua decisività.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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