Mansioni superiori del funzionario pubblico e retribuzione ex art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15280 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori rilevante ai fini e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. L’applicazione della norma non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale di conferimento e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi. Ne consegue il diritto del lavoratore al corrispondente trattamento economico, secondo la ratio della disposizione e in ossequio al principio dell’art. 36 Cost., che assicura una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato. La diversità delle carriere non preclude l’applicazione del citato art. 52 quando sia dedotto l’espletamento di fatto di funzioni dirigenziali.
Il Fatto
Un dipendente di un’azienda sanitaria locale, inquadrato come collaboratore amministrativo di categoria DS, agiva in giudizio per accertare di aver svolto, da una certa data e per un periodo pluriennale, le funzioni di dirigente amministrativo di struttura semplice, con conseguente condanna dell’azienda al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello, in sede distaccata, aveva confermato la decisione, ravvisando il conferimento dell’incarico dirigenziale per la temporanea scopertura del posto in organico e l’effettivo svolgimento delle relative funzioni.
L’azienda sanitaria ricorreva per la cassazione della sentenza, affidando l’impugnazione a tre motivi: il primo di natura processuale, per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il secondo di merito, per erronea qualificazione della fattispecie e disapplicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione; il terzo, infine, per malgoverno delle regole sull’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte tratta congiuntamente i primi due motivi, in quanto entrambi volti, sotto i distinti profili dell’error in procedendo e dell’error in iudicando, a sostenere un preteso travisamento della fattispecie da parte del giudice di appello. Rileva anzitutto l’inammissibilità del profilo processuale, poiché l’azienda ricorrente non ha adeguatamente dimostrato di aver impostato su quella doglianza l’impugnazione in sede di appello.
Quanto al profilo sostanziale, la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. n. 30811/2018), secondo cui l’assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, integra esercizio di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. L’applicazione della norma non è ostacolata dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi.
La Corte reputa del tutto congrua la qualificazione della fattispecie come esercizio di mansioni superiori dirigenziali, attuato attraverso la gestione delle risorse umane e del budget della struttura semplice. Esclude ogni confusione con l’incarico conferito ex art. 27 del CCNL, che presuppone la qualifica dirigenziale, risultando invece accertata in fatto la pienezza delle funzioni con responsabilità di struttura, personale e budget.
Il Collegio precisa che la diversità delle carriere non esclude l’applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 quando venga dedotto l’espletamento di fatto di funzioni dirigenziali, ipotesi riconducibile al quinto comma della disposizione. Da essa consegue il diritto al corrispondente trattamento economico, secondo la ratio della norma, confermata dal richiamo a Cass. n. 350/2018.
Le censure rivolte a contestare, in punto di fatto, l’accertato svolgimento delle funzioni, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, sono dichiarate inammissibili, perché si risolvono nell’opporre la valutazione dell’azienda a quella discrezionale del giudice di merito. Il terzo motivo è invece infondato: accertato l’assolvimento dell’onere probatorio del lavoratore, l’azienda era tenuta alla prova contraria, il cui difetto è congruamente affermato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.