Spese giudiziali e inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione dell’estratto di ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 26679 del 03.10.2025)

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Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, la Corte di cassazione chiamata a decidere, su ricorso del contribuente, sulla sola legittimità della statuizione sulle spese giudiziali ha il potere-dovere, in difetto di un’espressa pronuncia sull’impugnabilità dell’estratto, di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non abbia documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La statuizione sulle spese, regolata dal criterio della soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., non è scindibile dalla decisione di merito ed è condizionata dall’idoneità della domanda a superare il vaglio di ammissibilità. Non si forma alcun giudicato implicito sull’ammissibilità quando il giudice di merito non si sia espresso con statuizione suscettibile di passare in giudicato. Ne segue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta.

Il Fatto

Un agente della riscossione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in una controversia relativa all’impugnazione di estratti di ruolo e di cartelle di pagamento per diversi tributi, aveva accolto l’appello dei contribuenti limitatamente alla compensazione delle spese del primo grado, condannandolo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

La decisione di prime cure aveva dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere per alcune cartelle, rigettato il ricorso per il resto e compensato le spese. La questione approda in cassazione con riguardo alla sola statuizione accessoria sulle spese, mentre il tema dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo non risulta agitato né risolto con pronuncia espressa nei gradi di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la controversia involge l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021. La norma seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale e plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione.

Richiamate le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e n. 12459 del 2024, il collegio rileva un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità. Da un lato si è affermato che la Corte, chiamata a decidere sulla sola statuizione delle spese, ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio il difetto di interesse ad agire; dall’altro si è sostenuto che l’inammissibilità della tutela anticipata non può incidere sul giudicato già formatosi quando il giudice di merito si sia positivamente espresso sull’interesse, o quando le parti abbiano prestato acquiescenza al merito e la controversia prosegua solo per le spese.

Investite della questione, le Sezioni Unite n. 24172 del 2025 hanno chiarito che non si forma giudicato interno o implicito in caso di omessa pronuncia su vizi processuali rilevabili in ogni stato e grado, relativi a questioni fondanti, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data. L’inammissibilità del ricorso introduttivo tributario, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, integra una tipica questione fondante.

Il collegio dà continuità all’orientamento secondo cui la pronuncia accessoria sulle spese è dipendente dall’esito della domanda principale e non è scindibile dalla decisione di merito. L’acquiescenza alle parti non impugnate non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e in essa trovino il presupposto. L’inammissibilità del ricorso impedisce così l’esame del merito e della questione secondaria sulle spese.

Nella specie, l’inammissibilità sopravvenuta si era determinata nel corso del giudizio di secondo grado, per l’entrata in vigore della norma richiamata. La Commissione regionale avrebbe potuto rilevarla d’ufficio prima della decisione. La Corte cassa pertanto senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta e dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso originario con limitato riguardo alle cartelle non interessate dalla cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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