Fideiussioni specifiche e nullità anticoncorrenziale: onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 30208 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia della Banca d’Italia sulla natura anticoncorrenziale delle clausole del modello ABI della fideiussione omnibus determina l’invalidità e la possibile espunzione delle sole clausole di quel modello contrattuale. Tale giudizio sfavorevole non si estende alle fideiussioni per affari specifici, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, rispetto alle quali torna a operare il principio dell’onere della prova a carico di chi eccepisce la nullità. La semplice identità testuale di singole clausole con lo schema ABI non è sufficiente a dimostrare l’applicazione a valle di una preesistente intesa illecita, né il provvedimento di vigilanza del 2005 può costituire prova privilegiata di un’intesa in atto oltre dieci anni dopo. Il ricorso che non colga la ratio decidendi del giudice di appello è inammissibile. La quantificazione del credito in sede fallimentare ha effetto di giudicato endofallimentare e non spiega efficacia nel giudizio di cognizione ordinaria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva prestato fideiussioni specifiche a garanzia di un finanziamento chirografario e di un rapporto di anticipi su fatture. Il tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, lo aveva condannato al pagamento dei relativi saldi, oltre interessi moratori al tasso contrattuale dalle singole scadenze. La Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame, confermando la decisione di primo grado.

Il ricorrente si rivolge alla Cassazione deducendo due motivi: l’erronea esclusione dell’applicabilità alle fideiussioni specifiche del provvedimento della Banca d’Italia del 2005, con omesso esame dell’integrale identità dei testi rispetto allo schema ABI, e la violazione dell’art. 1941 cod. civ., per avere il giudice di merito trascurato la quantificazione del debito operata in sede fallimentare in misura inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di comprensione della ratio decidendi. La Corte d’appello aveva affermato che il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 riguardava esclusivamente le fideiussioni omnibus e possedeva, rispetto a esse, la nota efficacia probatoria privilegiata, ma non aveva alcuna efficacia probatoria circa l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale concernente le fideiussioni per affari determinati.

Fuori dall’ambito dell’intesa ABI, dunque, torna a operare il principio dell’onere della prova, gravante su chi lamenta la nullità del contratto azionato. Nella specie il ricorrente non aveva dedotto l’esistenza di un’intesa restrittiva in materia di fideiussione specifica né si era offerto di provarla: la sola coincidenza del testo di una clausola con quello dello schema concernente la fideiussione omnibus non basta ad affermare che vi sia stata applicazione a valle di una preesistente intesa illecita.

Il collegio aggiunge che la tesi della nullità incontra un ulteriore ostacolo: il provvedimento di vigilanza del 2005 non può costituire prova privilegiata di un’intesa anticoncorrenziale in atto oltre dieci anni dopo, epoca in cui le fideiussioni oggetto del contendere sono state sottoscritte.

Quanto al secondo motivo, l’inammissibilità è dichiarata ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.: la quantificazione del debito in sede fallimentare possiede il limitato effetto del giudicato endofallimentare e non dispiega alcuna efficacia nel giudizio di cognizione ordinaria. Il collegio, richiamata la giurisprudenza di sezione sulla non estensibilità dell’invalidità alle fideiussioni ordinarie, definisce il giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna della parte soccombente alle spese e alle somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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